Exit tax. Opzione per il versamento delle imposte sulla plusvalenza da cessione

Pubblicato il 09 luglio 2014 Il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 2 luglio 2014, contenente le correzioni alle disposizioni in materia di exit tax già in precedenza disciplinate dallo stesso Mef, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 dell’8 luglio 2014.

Il Ministero con il Dm 2 agosto 2013, in risposta ad una procedura di infrazione, aveva analizzato le previsioni di cui all’articolo 166 del Tuir circa il trasferimento di sede all’estero da parte di imprese commerciali italiane.

Le previsioni normative, però, non erano risultate facilmente applicabili data la mancanza anche di un provvedimento attuativo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Di qui, la necessità di una loro riformulazione.

Opzione per la sospensione o rateizzazione

Nel recente provvedimento ministeriale viene ribadito il trattamento fiscale da applicare alle plusvalenze relative ai beni trasferiti in occasione del trasferimento della residenza in uno Stato Ue di una impresa italiana.

Nello specifico, viene precisato che tali imprese possono optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.

Pertanto:

se si opta per la sospensione, le imposte dirette sulle plusvalenze latenti sulle aziende o i rami d’azienda che non confluiscano in una stabile organizzazione in Italia potranno essere versate al momento del realizzo;

nel caso di rateizzazione, le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate in 6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del Dlgs 241/1997 da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o rateizzata.
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