Decreto disabilità in Gazzetta: cosa cambia

Pubblicato il 24 marzo 2025

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025 ed in vigore dal 4 aprile 2025, il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 30 (decreto disabilità) rappresenta un importante tassello nel percorso di attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante la definizione della condizione di disabilità e le modalità per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Questo regolamento attuativo è adottato infatti in esecuzione dell’articolo 32 del D.Lgs. 62/2024, e ha come obiettivo primario quello di disciplinare in modo sistematico le iniziative formative a livello nazionale e territoriale destinate ai soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione e progettazione del percorso di vita delle persone con disabilità.

Vediamo come.

Obiettivi

Il regolamento ha una funzione operativa essenziale: garantire un’effettiva ed omogenea formazione del personale tecnico, sanitario, amministrativo e sociale che partecipa, a vario titolo, alle seguenti fasi previste dal D.Lgs. 62/2024:

Attraverso il potenziamento delle competenze dei soggetti coinvolti, il decreto mira a rafforzare dunque l’approccio integrato e centrato sulla persona previsto dalla riforma mediante:

Destinatari e rilevanza per enti pubblici, Regioni e operatori del settore disabilità

Il regolamento si rivolge direttamente a una vasta platea di soggetti istituzionali e professionali:

Il regolamento rappresenta pertanto uno strumento strategico per assicurare uniformità e qualità dei processi valutativi e progettuali su scala nazionale, riducendo i divari territoriali e garantendo il rispetto dei principi di equità, personalizzazione e partecipazione sanciti dal decreto legislativo.

Il contesto normativo: focus sull’articolo 32 del D.Lgs. 62/2024

L’articolo 32 del D.Lgs. 62/2024 conferisce alla ministra per le disabilità, di concerto con i ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, il compito di adottare un regolamento attuativo volto a disciplinare:

In attuazione di tale previsione, il Dpcm n. 30 del 14 gennaio 2025 definisce in modo puntuale:

Queste disposizioni costituiscono il presupposto necessario per una piena attuazione della riforma e per garantire che i diritti delle persone con disabilità siano concretamente tutelati attraverso un sistema integrato e professionalizzato.

Applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2025

L’articolo 33 del D.Lgs. 62/2024 prevede l’avvio, dal 1° gennaio 2025, di una fase di sperimentazione della durata di dodici mesi finalizzata a testare sul campo le disposizioni relative alla valutazione di base previste dal Capo II del decreto.

Questa sperimentazione è caratterizzata da due criteri fondamentali di selezione:

Scopo della sperimentazione dunque è valutare l’efficacia e la sostenibilità del nuovo modello valutativo introdotto dal decreto, con riferimento:

Le evidenze raccolte in fase sperimentale rappresenteranno una base conoscitiva essenziale per l’estensione generalizzata delle misure a livello nazionale, a partire dal 2026, consentendo eventuali adattamenti normativi e operativi.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 del Dpcm chiarisce l’ambito di applicazione del provvedimento, confermando che esso riguarda la formazione integrata, sia nazionale che territoriale, dei soggetti coinvolti:

Le definizioni rilevanti comprendono, tra le altre, quelle di valutazione di base, valutazione multidimensionale, progetto di vita, accomodamento ragionevole, profilo di funzionamento, e strumenti valutativi come l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) e il WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule).

I soggetti destinatari delle attività formative sono individuati tra:

Si tratta di un’ampia platea che garantisce una copertura sistemica e trasversale dell’intero ecosistema operativo chiamato a implementare la riforma della disabilità.

I piani formativi: articolazione nazionale e territoriale

L’articolo 2 del regolamento definisce le modalità di elaborazione dei piani formativi, suddividendoli in due livelli distinti ma strettamente interconnessi:

Piano formativo nazionale: contenuti e finalità

Il piano nazionale rappresenta lo strumento guida per la progettazione e l’erogazione delle attività formative nei territori non coinvolti nella fase sperimentale prevista dall’articolo 33 del D.Lgs. 62/2024. Il piano stabilisce:

La presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha la responsabilità diretta di approvare il piano nazionale su proposta del Gruppo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell’art. 8 del Dpcm.

Tale centralizzazione ha lo scopo di:

Piani formativi territoriali: ruolo delle Regioni e coordinamento nazionale

I piani formativi territoriali, disciplinati dal comma 4 dell’articolo 2, sono redatti da ciascuna Regione o Provincia autonoma sulla base:

Le Regioni sono responsabili dell’organizzazione delle iniziative formative sul proprio territorio, potendosi avvalere:

Una volta redatti, i piani territoriali devono essere trasmessi al Gruppo di coordinamento per l’approvazione, passaggio che garantisce l’allineamento delle attività regionali al quadro normativo nazionale e consente un monitoraggio centralizzato delle attività formative.

Il coordinamento tra piano nazionale e piani regionali è essenziale per assicurare:

Modalità attuative delle iniziative formative nazionali

Le modalità attuative si basano su un modello integrato, che coinvolge diversi attori istituzionali e strumenti operativi.

Contenuti della formazione

I moduli formativi a carattere nazionale sono finalizzati ad assicurare la conoscenza e l’applicazione omogenea del nuovo impianto normativo, degli strumenti valutativi e delle metodologie operative introdotte dal D.Lgs. 62/2024. I principali contenuti trattati sono:

Platea e risorse stanziate

Le iniziative formative nazionali, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Dpcm, sono rivolte a un massimo di 4.000 soggetti individuati secondo criteri quantitativi e qualitativi specifici per ciascun ente e organizzazione. Le designazioni sono effettuate da:

Le famiglie e le persone con disabilità possono accedere ai materiali formativi (testi, dispense, video), anche se non partecipano direttamente in qualità di discenti alle attività in aula o online. Questa apertura garantisce trasparenza e consapevolezza sui processi decisionali che li riguardano direttamente.

Governance nazionale: il Gruppo di coordinamento

Il Gruppo è presieduto dal Capo Dipartimento o da un suo delegato e comprende componenti designati dalle seguenti strutture.

In caso di mancata designazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Gruppo avvia comunque le proprie attività.

Competenze

Il Gruppo esercita funzioni fondamentali di governo e controllo del sistema formativo:

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento per le disabilità, con possibilità di supporto da parte del Formez PA. Nessun compenso è previsto per i componenti del Gruppo.

Il decreto, in breve

Regioni - Compiti principali

- Redazione dei piani formativi territoriali
- Realizzazione della formazione sul territorio
- Protocolli e convenzioni con enti e soggetti accreditati

Approvazione piani

I piani territoriali sono approvati dal Gruppo di coordinamento nazionale

Finanziamento per le Regioni

21,35 milioni di euro per il 2025, riparto in base alla popolazione residente

Obblighi rendicontativi

Rendicontazione quadrimestrale tramite Allegato 1 del decreto; eventuale restituzione delle somme non spese

Gruppo di coordinamento nazionale

Composto da 18 membri designati da ministeri, Regioni, ANCI, INPS, FISH, FAND

Funzioni del Gruppo

- Approvazione piani
- Redazione piano nazionale
- Monitoraggio
- Coordinamento con esperti

Frequenza riunioni del Gruppo

Almeno una volta a quadrimestre o su richiesta della maggioranza dei membri

Esperti (Art. 9)

Fino a 50 incarichi retribuiti designati dai Ministeri competenti

Compenso massimo per esperto

50.000 euro lordi per ciascun incarico

Spesa complessiva esperti

- 3,01 milioni di euro per compensi
-
0,5 milioni di euro per rimborsi

Competenze richieste

Esperienza in disabilità, formazione, terzo settore, ambiti sanitari e sociali

Supporto operativo

Attività di segreteria garantita dal Dipartimento per le disabilità, con eventuale utilizzo di Formez PA

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