Fa timbrare il cartellino al collega mentre è allo stadio: truffa aggravata per dipendente p.a.

Pubblicato il 29 ottobre 2009

Sono inflessibili i giudici della Corte di cassazione contro i dipendenti pubblici che figurano di essere al lavoro ed invece sono assenti.

Con la sentenza n. 41471 del 28 ottobre 2009 la Corte Suprema ha condannato a sei mesi di carcere e una multa per truffa aggravata consumata un dipendente comunale che aveva fatto timbrare il cartellino da un collega mentre invece si trovava allo stadio per seguire una partita di calcio.

La sentenza si sofferma sul punto fondamentale della questione che non è tanto quella dell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro bensì il fatto di avere percepito una retribuzione non dovuta perché non presente al lavoro, traendo un ingiusto profitto a cui corrisponde un danno per le casse del comune e generando la falsa rappresentazione di aver svolto il proprio lavoro.

Non rileva, aggiungono i giudici, quanto sostenuto dalla difesa del dipendente ossia che costui potesse fruire di ore di permesso: egli comunque non era al posto di lavoro quando ha fatto credere di esserci, percependo indebitamente lo stipendio.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy