Fallimento. Compensato per intero, l’avvocato che assiste con il commercialista

Pubblicato il 16 dicembre 2017

Il compenso all’avvocato, che abbia prestato assistenza ad una s.r.l. nel corso della procedura di fallimento, va riconosciuto per intero, anche se la predetta società abbia parimenti conferito mandato ad un commercialista.

Ha così statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le ragioni di un legale, che si era visto liquidare, dai giudici di merito, il proprio compenso per un ammontare pari alla metà rispetto a quanto richiesto, sull’assunto per cui, per le medesime attività di assistenza, la società nel frattempo fallita, avesse contestualmente conferito mandato ad un commercialista (che tra l’altro, al pari dell’avvocato, aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento). E ciò - motivava la pronuncia impugnata - in quanto non era stato provato lo svolgimento di attività distinte ed almeno in parte non coincidenti.

Avvocato/commercialista: sfere di competenza in re ipsa differenti

Secondo la Corte Suprema, tuttavia, detto assunto non può ritenersi corretto, considerate le sfere di competenza dei due professionisti (avvocato e commercialista) in re ipsa differenti, da cui consegue che ciascuno abbia svolto l’attività inerente il proprio profilo professionale. Da ciò, il compenso dell’avvocato – riferisce l’ordinanza n. 30205 del 15 dicembre 2017 - va riconosciuto per l’intero ammontare.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Conto Termico 3.0, via libera al nuovo decreto: aumentano gli incentivi

06/08/2025

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine: cosa è necessario sapere

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy