Fallimento: la Cassazione sulle modalità di rinnovazione della notifica

Pubblicato il 23 febbraio 2022

Udienza parafallimentare: nel caso in cui la notifica a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del debitore risulti impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge.

Ne discende che la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura del cancelliere.

E' il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 5858 del 22 febbraio 2022, nell'accogliere il ricorso della curatela fallimentare e dei creditori di una Snc, dopo che la Corte d'appello aveva revocato il fallimento per asserita violazione dell'art. 15 della Legge fallimentare, conseguente al mancato rispetto della sequenza procedimentale prodromica alla convocazione della società in udienza prefallimentare.

Gli Ermellini hanno aderito alle doglianze dei ricorrenti, secondo i quali, laddove, come nel caso in esame, la notificazione del cancelliere a mezzo Pec non vada a buon fine, il ricorrente può sempre provvedere direttamente alla richiesta di notifica di persona, senza necessità di previo rinnovo del tentativo di notifica via Pec e, quindi, senza che si debba reiterare l'iter procedimentale già risultato infruttuoso.

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