Fallimento Pagamento parziale dei tributi

Pubblicato il 21 novembre 2016

Nel corso di un convegno organizzato ad Alba dall’Associazione albese studi di diritto commerciale dal titolo “Il difficile cammino del risanamento dell’impresa: procedure concorsuali, limiti dell’accesso al credito e rigidità dello Stato esattore” è emerso che è stato presentato un emendamento alla Legge di bilancio 2017, con il quale si vuole apportare una modifica alla legge Fallimentare e consentire al debitore, sia nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione del debito, di proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori.

L'emendamento - frutto di un tavolo tecnico istituito al ministero dell’Economia con la partecipazione delle Entrate, del Cndcec e dei presidenti delle principali Sezioni fallimentari - prende le mosse dalla consapevolezza che nel nostro Paese le imprese in crisi hanno grosse difficoltà a trovare le risorse e spesso non versano imposte e contributi.

Sia la stessa Agenzia delle Entrate che il Consiglio nazionale dei commercialisti hanno più volte sottolineato che “il tasso di recupero sui crediti nei confronti del fallimento è molto basso” e spesso e volentieri “bisogna fare i conti con le costanti difficoltà dell’Erario a incassare quanto accertato. Proseguono i commercialisti: “alla fine un meccanismo di definizione dei crediti fiscali analogo a quello previsto per la generalità dei crediti potrà rappresentare un vantaggio anche per l’amministrazione finanziaria”.

Piena disponibilità dei crediti tributari e contributivi

Per venire in contro alle esigenze delle imprese in difficoltà, il meccanismo sancito nell'emendamento prevede la possibilità di proporre con il piano di concordato preventivo, ma anche nelle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione, un pagamento parziale o anche a rate dei tributi e dei contributi.

Tale possibilità deve, però, essere concessa a condizione che il piano preveda una soddisfazione “in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)» della Legge fallimentare”.

Questa facoltà potrà riguardare tutti i crediti tributari e contributivi e soprattutto anche l’Iva.

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