La Corte di cassazione, nell'affrontare il ricorso di un professionista che ha assistito una società, poi fallita, nella stragiudiziale ai fini del deposito della domanda di concordato preventivo, richiamando la sentenza n. 22450 del 2015, ribadisce che: rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” della procedura, il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo.
Si ricorda che l’ordine di erogazione dell’attivo prevede prima il pagamento dei crediti prededucibili, poi degli altri crediti ammessi.
Dunque, per la Cassazione - ordinanza n. 6517/2017 - il credito del professionista che ha assistito una società, poi fallita, nella stragiudiziale ai fini del deposito della domanda di concordato preventivo, deve essere incluso fra i crediti prededucibili.
L'art 111, comma 2 della legge fallimentare (RD 267/42), prevede che siano considerati crediti prededucibili quelli sorti “in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali.
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