Fallito senza esdebitazione? No alla nuova richiesta

Pubblicato il 19 novembre 2025

La Corte di cassazione torna ad affrontare il tema dell’esdebitazione alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), chiarendo un punto di grande rilievo sistematico: chi è stato dichiarato fallito in passato e non ha ottenuto l’esdebitazione secondo le regole dell’art. 142 della legge fallimentare non può oggi “recuperare” quel beneficio utilizzando gli strumenti dell’attuale disciplina, in particolare l’esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 283 CCII.

Così l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, formulata dalla Prima Sezione civile di Piazza Cavour.

Caso concreto: richiesta di esdebitazione

La vicenda trae origine dalla richiesta di esdebitazione presentata da un soggetto che, anni prima, era stato dichiarato fallito come titolare di un’impresa individuale. Dopo la chiusura di quella procedura, egli aveva ripreso una vita lavorativa ordinaria come dipendente, con un reddito modesto e interamente assorbito dal mantenimento della propria famiglia. Proprio questa condizione economica — priva di qualsiasi residua capacità contributiva — lo aveva indotto a rivolgersi al Tribunale di Mantova per chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi.

Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la domanda, ritenendo che non vi fossero i presupposti di “meritevolezza” richiesti dalla norma. Da un lato, infatti, il gestore della crisi aveva escluso la possibilità di offrire ai creditori anche una minima utilità; dall’altro, gli atti del precedente fallimento evidenziavano una gestione dell’impresa gravemente irregolare, con contabilità lacunosa, difficoltà nella ricostruzione dell’attivo e condotte distrattive per importi rilevanti – circostanze peraltro già riconosciute dal debitore in sede penale mediante patteggiamento.

Il debitore non si era arreso e aveva proposto reclamo alla Corte d’appello di Brescia, che però aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale. La Corte territoriale aveva sottolineato come l’indebitamento oggetto della richiesta fosse lo stesso maturato nell’ambito della procedura fallimentare del 2010 e come, alla luce delle condotte emerse in quella sede, non potesse ritenersi integrato il requisito della buona fede richiesto dal legislatore.

A questo punto il debitore aveva deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di cassazione con un ricorso straordinario, contestando sia la ricostruzione dei giudici di merito sulla meritevolezza, sia il raddoppio del contributo unificato. Tuttavia, come vedremo, la Suprema Corte ha ritenuto quel ricorso inammissibile, ritenendo che il tipo di provvedimento impugnato non avesse natura decisoria nel senso richiesto dall’art. 111 della Costituzione.

Inammissibilità del ricorso per mancanza di decisorietà

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha innanzitutto dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato non possiede quel requisito della “decisorietà” che, secondo l’art. 111 della Costituzione, è indispensabile per potersi rivolgere al giudice di legittimità tramite ricorso straordinario.

Occorre ricordare che la decisorietà riguarda la capacità del provvedimento di incidere in modo stabile su diritti soggettivi, tale da farlo rientrare nella giurisdizione «contenziosa» propriamente detta, ossia quella che presuppone un confronto tra parti portatrici di interessi contrapposti. Questo accade solo quando il giudice è chiamato a risolvere una controversia nel pieno contraddittorio delle parti, con un accertamento destinato a fissare definitivamente la situazione giuridica in discussione.

Questo non è il caso dei decreti con cui il giudice rigetta la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Tale decisione, infatti, viene adottata senza coinvolgere i creditori, che non sono neppure messi a conoscenza della procedura quando l’esito è negativo. Il legislatore prevede un contraddittorio solo nel caso in cui l’esdebitazione venga concessa, perché in quel momento i creditori possono opporsi o proporre reclamo. In caso di rigetto, invece, la legge non richiede alcun confronto con le altre parti, proprio perché la decisione non incide su diritti contrapposti.

Inoltre, il rigetto non è definitivo, dato che il debitore può sempre ripresentare una nuova istanza.

Da qui la conclusione della Corte: mancando sia la decisorietà sia la definitività, il decreto impugnato non può essere sottoposto al controllo della Cassazione attraverso il rimedio straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, della Costituzione.

Fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione può richiederla?

Dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte di cassazione, nell’ordinanza 30108 del 14 novembre 2025, osserva che la questione sollevata dal debitore riveste un interesse generale e una particolare rilevanza sistematica. Pur non potendo esaminare il ricorso nel merito, la Corte ritiene opportuno fare uso del potere attribuitole dall’art. 363, comma 3, c.p.c., che consente di enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge anche in presenza di ricorsi inammissibili, quando la questione trattata sia tale da richiedere un chiarimento volto ad assicurare uniformità interpretativa.

Un fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 legge fallimentare può chiedere, anni dopo, l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per i debiti rimasti dal fallimento?

La Corte mette in evidenza come l’esdebitazione non sia un istituto isolato o autonomo, ma rappresenti la fase conclusiva della specifica procedura concorsuale da cui prende origine. Nel sistema della legge fallimentare, infatti, l’esdebitazione disciplinata dall’art. 142 Legge Fallimentare è strettamente legata alla procedura di fallimento: ne presuppone l’apertura, il corretto svolgimento e la chiusura, e non può essere disgiunta da essa.

Il Codice della crisi ha introdotto una nuova architettura dell’esdebitazione, articolata in diversi istituti, tra cui anche quello dedicato al debitore incapiente. Tuttavia, questa nuova disciplina non cancella né sostituisce retroattivamente le regole applicabili al fallimento dichiarato in epoca anteriore.

La funzione dell’art. 283 CCII non è quella di riaprire o “sanare” situazioni pregresse, ma di regolare l’esdebitazione nell’ambito delle procedure governate dal nuovo Codice, come la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata.

Proprio per questo la Corte afferma che un soggetto già sottoposto a fallimento secondo la legge del 1942, e che non abbia ottenuto l’esdebitazione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 142 L.F., non può oggi utilizzare la nuova esdebitazione per l’incapiente per liberarsi dagli stessi debiti, ormai definitivamente regolati dalla procedura fallimentare.

Consentire una simile sovrapposizione significherebbe eludere le condizioni, i termini e le garanzie previste dalla legge fallimentare a tutela dei creditori, i quali potevano confidare nel fatto che la possibilità di ottenere l’esdebitazione fosse soggetta a uno specifico regime temporale e sostanziale.

La Cassazione sottolinea quindi che la disciplina dell’esdebitazione segue il procedimento di cui è parte integrante: la legge fallimentare per i fallimenti “vecchio regime” e il CCII per le procedure nuove. Non è dunque possibile applicare in modo intercambiabile o selettivo gli istituti attuali per incidere su debiti sorti e regolati da procedure ormai concluse secondo la normativa precedente.

Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: “Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento”.
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