False fatturazioni: l'onere della prova a carico del contribuente

Pubblicato il 16 ottobre 2010
La Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 21317 del 15 ottobre 2010, si è pronunciata relativamente alla vicenda di una S.r.l. a cui era stata contestata l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti in considerazione dell'antieconomicità di un'operazione di affitto di una macchia, risultata venduta, e delle dichiarazioni rese dall'acquirente del terreno stesso alla Guardia di Finanza. 

Secondo i giudici di legittimità, nel contenzioso tributario possono trovare ingresso anche le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria o in altra sede qualificata, così come ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, sempre che “tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso dei verbalizzanti”. 

In ogni caso, nelle ipotesi come quella di specie in cui al contribuente venga contestata l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente stesso. Spetta, cioè, a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy