False fatture, equa ripartizione del vantaggio tra cedente e cessionario

Pubblicato il 11 novembre 2025

Quando vengono utilizzate fatture per operazioni inesistenti, si presume in modo ragionevole che il vantaggio fiscale ottenuto sia diviso in parti uguali tra cedente e cessionario.

Spetta al contribuente dimostrare il contrario.

Con l’ordinanza n. 29299 del 5 novembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) si è pronunciata in materia tributaria per quanto riguarda l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La decisione chiarisce due specifici profili: l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento e la ripartizione del vantaggio fiscale derivante da operazioni fittizie tra le parti coinvolte.

Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: la sentenza della Cassazione

La controversia e i fatti di causa  

La vicenda trae origine da quattro avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2006–2009. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società l’emissione di fatture fittizie e il conseguente indebito risparmio d’imposta.

La Commissione tributaria regionale aveva confermato gli avvisi, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini di accertamento e la debenza dell’IVA anche in presenza di operazioni inesistenti.

La società contribuente proponeva ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: illegittimità del raddoppio dei termini, violazione del divieto di doppia imposizione e erroneità della presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale.

La decisione della Corte  

Sul raddoppio dei termini di accertamento

La Suprema Corte ha confermato, in primo luogo, che il raddoppio dei termini di accertamento, previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973, opera in presenza di seri indizi di reato anche se la denuncia penale è successiva o archiviata.

Tuttavia, tale estensione non si applica all’IRAP, poiché l’imposta regionale non è collegata a fattispecie penalmente rilevanti. Il primo motivo è stato quindi accolto parzialmente.

Sulla debenza dell’IVA  

Sul fronte della debenza dell'imposta, la Cassazione si è espressa in linea con la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 7080/2020, 27637/2021): il cedente che abbia emesso fattura per un’operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’IVA versata solo se è stato completamente eliminato il rischio di perdita del gettito fiscale.

Ciò avviene esclusivamente quando l’Amministrazione finanziaria abbia definitivamente disconosciuto la detrazione al cessionario e quest’ultimo abbia versato integralmente al fisco l’imposta indebitamente detratta, comprensiva delle sanzioni.

Nel caso di specie, era legittimo che il Fisco avesse chiesto il pagamento dell’IVA indicata in fattura al cedente, non essendo stata fornita la prova del versamento dell’imposta da parte del cessionario.

Il divieto di doppia imposizione, in tale contesto, non trovava applicazione, riguardando il medesimo soggetto e non soggetti diversi, come nel caso di cedente e cessionario.

Sulla presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale  

La Corte, in definitiva, ha ritenuto legittimo il criterio presuntivo secondo cui il vantaggio fiscale derivante da fatture inesistenti deve presumersi equamente suddiviso tra cedente e cessionario, salvo prova contraria.

Il principio di diritto

Nella propria disamina, la Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è ragionevole, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.”

Esito del giudizio tributario

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha accolto solo in parte il ricorso della contribuente, cassando la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione del raddoppio dei termini per l’IRAP e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame e decisione sulle spese.

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