Falso biologico Frode senza profitto

Pubblicato il 25 agosto 2016

Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica, ma non tale (nella specie, arance) e risulta in proposito irrilevante l’eventuale mancanza di profitto o di danno, poiché estranei alla struttura del reato.

E’ perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata o che abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo.

Frode in commercio Irrilevanti profitto e danno

Il delitto di frode in commercio consiste difatti nella consegna all'acquirente di una cosa diversa da quella dichiarata e tutela l’ordine economico mediante la repressione della condotta ai danni dei consumatori, i quali hanno diritto a ricevere la merce pattuita. Ne deriva che gli elementi del profitto e del danno risultano irrilevanti per l’integrazione del reato in questione.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, affermando la responsabilità dell’amministratore unico e del gestore di una S.r.l. ortofrutticola, per aver messo in vendita confezioni di arance, apponendovi falsamente il marchio di produzione biologica, così facendo credere che il prodotto fosse di qualità superiore, in quanto appunto proveniente da culture biologiche certificate.

A nulla è valsa in proposito – conclude la Corte con sentenza n. 35387 del 24 agosto 2016 – la censura secondo cui il prezzo delle arance messe in vendita fosse uguale a quello della merce convenzionale, non sussistendo dunque, secondo i ricorrenti, alcun inganno.

 

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