Falso in atto pubblico. Fattispecie aggravata solo con esplicita contestazione

Pubblicato il 08 giugno 2019

Il giudice può decidere, in sentenza, sulla ritenuta sussistenza della fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fide facente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione?

Le Sezioni Unite penali della Cassazione sono state invocate per rispondere al detto quesito, relativo alla legittimità della contestazione, in fatto, della circostanza aggravante della natura fidefacente dell'atto oggetto della condotta di falso in atto pubblico.

Contestazione in fatto

Per “contestazione in fatto” si intende, in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.

Indirizzi contrapposti

I giudici rimettenti avevano rilevato l’esistenza, sul tema, di due opposti indirizzi giurisprudenziali, per il primo dei quali, l'aggravante non può essere ritenuta ove la stessa non sia esplicitamente contestata, quanto meno mediante sinonimi o formule equivalenti.

Secondo l’altro orientamento, per contro, l'aggravante deve ritenersi validamente contestata ove la natura fidefacente dell'atto, pur se non espressamente indicata, emerga inequivocabilmente dalla tipologia dell'atto stesso.

Aggravante per natura fide-facente secondo le Sezioni Unite

La Suprema corte a SS.UU., con sentenza n. 24906 del 4 giugno 2019, ha formulato un apposito principio di diritto per rispondere alla questione.

Secondo gli Ermellini, in particolare: “Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fide facente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge”.

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