Fango e sterpaglie sulla strada? Ne risponde il custode

Pubblicato il 19 ottobre 2011 La Cassazione, con sentenza n. 21508 depositata lo scorso 18 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso presentato dall'Anas avverso la decisione con cui la stessa era stata condannata dalla Corte d'appello al risarcimento dei danni riportati dal conducente e dal passeggero di una Vespa 50 a seguito di un sinistro stradale occorso a causa della presenza di fango e sterpaglie sul manto stradale.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, confermato le conclusioni riportate nel testo della decisione di secondo grado secondo cui la responsabilità dell'incidente era attribuibile all'ente proprietario della strada per non aver fatto rimuovere fango sterpaglie e sabbia accumulatisi a seguito delle notevoli piogge cadute nei giorni precedenti, “così determinando lo sbandamento della Vespa 50”.

Il custode della strada – sottolinea la Corte - “doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego”; lo stesso non poteva considerarsi esente da responsabilità in considerazione della presenza della pioggia, fattore di rischio “conosciuto o conoscibile a priori dal custode”.
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