Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

Pubblicato il 17 dicembre 2025

Il 15 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le pagine web dedicate alle FAQ riguardanti il concordato preventivo biennale.

In particolare, sono stati inseriti chiarimenti relativi alla determinazione dell’imposta sostitutiva CPB, prevista dall’articolo 20-bis del D.lgs. 13/2024.

Correzione errori nella compilazione del Modello CPB

Un contribuente chiede se in caso di errore durante la compilazione del modello CPB, in particolare per quanto riguarda l'indicazione di un reddito errato nel rigo P04, che ha portato a una determinazione più alta sia del reddito che dell'importo proposto e accettato dal contribuente, è possibile apportare correzioni.

 L’Agenzia delle Entrate, nel chiarire che il contribuente è vincolato agli importi concordati (come già precisato nel punto 1.1 della circolare n. 9/E del 24 giugno 2025), ha specificato che è possibile sanare gli errori tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa che includa il quadro P del modello CPB con i dati corretti.

Tuttavia, è necessario ricordare che, come previsto dalla circolare n. 9/E/2025, se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i termini previsti dalla normativa per l’adesione al CPB e contiene modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o sul valore della produzione netta concordati, sarà necessario ricalcolare la proposta di CPB. Questo ricalcolo è necessario per verificare le eventuali ipotesi di decadenza, come indicato nell’articolo 22, comma 1, lett. b), del Decreto n. 13/2024.

In merito a questo, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha specificato che, affinché le modifiche alle dichiarazioni dei redditi siano rilevanti ai fini della decadenza dal CPB, queste devono comportare una riduzione del reddito o del valore della produzione netta concordati per un importo superiore al 30%.

Ci sono due scenari possibili:

  1. se la dichiarazione integrativa comporta una modifica che aumenta il reddito o il valore della produzione netta di oltre il 30%, si verifica la decadenza dal concordato, come previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. b). In tal caso, le imposte e i contributi dovuti si calcolano in base ai redditi e ai valori concordati, se superiori a quelli effettivamente ottenuti;
  2. se la dichiarazione integrativa non modifica in modo significativo il reddito o il valore della produzione netta, o se le modifiche non superano la soglia del 30%, non si verifica la decadenza, e la proposta di concordato resta valida senza alcuna modifica.

Nel contesto della campagna dichiarativa 2025, qualora l'adesione al CPB per il periodo 2025/2026 sia avvenuta tramite invio autonomo del modello CPB insieme al frontespizio del modello Redditi 2025, è importante precisare che, in caso di necessità di una dichiarazione integrativa, questa deve includere tutti i quadri della dichiarazione, compreso il modello CPB con i dati aggiornati, per verificare se si applicano le ipotesi di decadenza.

Modifica del punteggio ISA

Un contribuente che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), dopo aver ricevuto una lettera di compliance che segnala una possibile anomalia nei dati ISA per l'anno d’imposta 2023, decide di correggere l'errore presentando una dichiarazione integrativa, allegando il modello ISA aggiornato.

L'aggiornamento dei dati comporta una modifica del punteggio ISA, che passa da 7 a 5.

Si chiede se, in questo caso, il contribuente debba rideterminare l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis del D.lgs. n. 13 del 2024, sulla base del nuovo punteggio ISA derivante dalla dichiarazione integrativa.

In base a tale articolo, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare alla imposta sostitutiva la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede rispetto al reddito dichiarato nel periodo precedente. Tale imposta è calcolata applicando un’aliquota che dipende dal livello di affidabilità fiscale (ISA) del periodo precedente, come segue:

Nel caso descritto, l’imposta sostitutiva dovrà essere calcolata sulla base dell’aliquota corrispondente al nuovo punteggio ISA, che risulta essere 5, quindi con un’aliquota del 15%.

Se il contribuente ha già presentato la dichiarazione dei redditi relativa a un periodo d’imposta oggetto di concordato, l’aliquota aggiornata e l’importo dell’imposta sostitutiva dovranno essere riportati nel quadro CP del modello CPB della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo.

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