Il 28 febbraio 2026 scade il termine per il versamento al Fondo FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio - marzo 2026.
Vediamo nel dettaglio chi è obbligato e quali sono gli importi.
Il FASI - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali rappresenta il principale strumento di sanità integrativa contrattuale dedicato alla dirigenza industriale italiana. Il Fondo opera con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro e garantisce prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Finalità e ambito di intervento
La finalità primaria del FASI consiste nell’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dirigenti industriali, sia in servizio sia in pensione, nonché dei rispettivi familiari, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dal regolamento del Fondo stesso.
In particolare, il FASI interviene:
L’ambito di intervento del Fondo è peraltro strettamente connesso alla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, che prevede l’obbligatorietà della copertura sanitaria integrativa mediante adesione al FASI, salvo specifiche eccezioni.
Il funzionamento del FASI trova il proprio fondamento in una serie di riferimenti contrattuali e regolamentari che ne definiscono struttura, destinatari e obblighi contributivi.
CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi
Il principale riferimento è rappresentato dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, stipulato tra Confindustria e Federmanager, che prevede espressamente l’istituzione e il finanziamento del FASI quale forma di assistenza sanitaria integrativa di natura contrattuale.
L’ambito soggettivo di applicazione del Fondo è stato peraltro esteso, consentendo l’iscrizione non solo ai dirigenti operanti in aziende industriali in senso stretto, ma a tutti i dirigenti cui venga applicato il CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi, indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa.
L’iscrizione al FASI coinvolge una pluralità di soggetti, sia dal lato dei dirigenti sia dal lato delle aziende, secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi istitutivi del Fondo.
Dirigenti con applicazione del CCNL Confindustria–Federmanager
Sono obbligatoriamente iscritti al FASI tutti i dirigenti ai quali viene applicato il CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto da Confindustria e Federmanager, qualora l’azienda non applichi una forma di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva ed equivalente.
L’obbligo di iscrizione prescinde:
Ciò che rileva, ai fini dell’obbligatorietà dell’adesione al Fondo, è esclusivamente l’applicazione del CCNL di riferimento.
Dirigenti con CCNL diverso e condizioni di adesione
Una deroga al principio generale è prevista per i dirigenti ai quali venga applicato un contratto collettivo diverso dal CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. In tali casi, l’iscrizione al FASI non è automatica, ma può avvenire su base volontaria, a condizione che:
In assenza di tali requisiti, l’iscrizione al FASI non risulta ammessa.
Accanto ai dirigenti, un ruolo centrale è svolto dalle aziende, che sono i soggetti obbligati alla gestione operativa dell’iscrizione e al versamento dei contributi.
In particolare, sono tenute agli adempimenti FASI:
Aziende aderenti a Confindustria
Le aziende aderenti a Confindustria che nominano o assumono dirigenti con applicazione del CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sono tenute:
Aziende che applicano contratti sottoscritti da parti costituenti il FASI
Possono inoltre aderire al FASI le aziende che applicano particolari contratti di lavoro, purché tali contratti siano stati sottoscritti da almeno una delle parti costituenti il Fondo. In questi casi, l’adesione è consentita nel rispetto delle regole stabilite dallo statuto e dalle circolari FASI vigenti.
Dirigenti PMI aderenti a CONFAPI e FASDAPI
Una specifica esclusione riguarda i dirigenti delle piccole e medie imprese industriali aderenti a CONFAPI. Per tali soggetti, la contrattazione collettiva prevede l’iscrizione obbligatoria al FASDAPI – Fondo di Assistenza e Solidarietà per i Dirigenti della Piccola e Media Industria, che costituisce il fondo sanitario di riferimento alternativo al FASI.
I dirigenti rientranti in questo ambito contrattuale non possono iscriversi al FASI, in quanto il FASDAPI assolve alla medesima funzione di assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL applicabile.
Per l’anno 2026, il sistema contributivo del FASI prevede specifici contributi a carico dei dirigenti iscritti, differenziati in base alla posizione lavorativa e alla presenza di familiari assistibili.
I contributi a carico dei dirigenti sono sempre versati dall’azienda, che provvede alla trattenuta delle somme dovute direttamente dalla retribuzione o dalle competenze spettanti al dirigente, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Fondo.
Dirigenti in servizio
I dirigenti in servizio iscritti al FASI sono tenuti al versamento di un contributo sanitario integrativo fisso, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, fatta eccezione per i genitori fiscalmente a carico, per i quali è previsto un contributo aggiuntivo specifico.
Contributo base del dirigente
Per ciascun dirigente in servizio iscritto al FASI, il contributo a carico del dirigente per l’anno 2026 è pari a € 280,00 per trimestre, corrispondenti a € 1.120,00 su base annua.
Il contributo base copre l’assistenza sanitaria integrativa del dirigente e dei familiari assistibili inclusi automaticamente, quali il coniuge e i figli fiscalmente a carico, nei limiti previsti dal regolamento del Fondo.
È importante evidenziare che:
Dal punto di vista operativo, il contributo di € 280,00 trimestrali viene trattenuto dall’azienda sulla retribuzione del dirigente e versato al Fondo unitamente al contributo aziendale.
Contributo per genitori fiscalmente a carico
Qualora il dirigente dichiari e richieda l’assistenza sanitaria integrativa per uno o più genitori fiscalmente a carico, è previsto un contributo aggiuntivo specifico.
Per ciascun genitore fiscalmente a carico iscritto al FASI, il contributo a carico del dirigente nel 2026 è pari a:
Il contributo per i genitori:
Anche in questo caso, il contributo viene trattenuto direttamente dall’azienda e versato al Fondo secondo le modalità previste. In mancanza di dichiarazione o autorizzazione, il genitore non può essere incluso tra i soggetti assistiti dal FASI.
Una disciplina contributiva specifica riguarda i dirigenti che cessano il rapporto di lavoro con riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso e che richiedono di mantenere l’iscrizione al FASI per la durata del periodo coperto dall’indennità.
Per tali dirigenti, il contributo a carico del dirigente nel 2026 è pari a:
Il periodo di contribuzione decorre dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del trimestre nel quale termina il periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso.
Durante tale periodo, peraltro, il dirigente mantiene la copertura sanitaria FASI, l’azienda è tenuta a trattenere i contributi dalle somme corrisposte a titolo di indennità e non è dovuto il contributo aziendale previsto per i dirigenti non iscritti.
La corretta gestione dei contributi FASI richiede il rispetto di una serie di obblighi operativi in capo alle aziende, che assumono un ruolo centrale sia nella fase di trattenuta sia nella fase di versamento e comunicazione al Fondo.
Trattenuta dei contributi dalla retribuzione del dirigente
Il contributo a carico del dirigente deve essere obbligatoriamente trattenuto dall’azienda sulle competenze economiche spettanti, quali:
La trattenuta avviene contestualmente all’elaborazione delle buste paga e il relativo importo viene versato al FASI unitamente al contributo aziendale, utilizzando esclusivamente le modalità di pagamento previste dal Fondo, ossia:
L’azienda non può omettere la trattenuta del contributo a carico del dirigente, in quanto il versamento al Fondo deve avvenire in forma unitaria.
Comunicazioni obbligatorie
Oltre al versamento dei contributi, le aziende sono tenute a effettuare una serie di comunicazioni obbligatorie al Fondo FASI, necessarie per garantire la corretta gestione delle posizioni assicurative.
In particolare, l’azienda deve comunicare:
Nel caso di dirigenti cessati con indennità sostitutiva del preavviso, l’azienda deve inoltre trasmettere al Fondo una dichiarazione formale di impegno al versamento dei contributi FASI per la durata del periodo coperto dall’indennità.
Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi comunicativi può comportare criticità nella copertura sanitaria del dirigente e responsabilità operative in capo all’azienda.
Gestione dei dirigenti non iscritti
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la gestione dei dirigenti non iscritti al FASI. In linea generale:
Tuttavia, per le aziende che utilizzano il FASI come strumento di assistenza sanitaria contrattuale, resta fermo l’obbligo di versare il contributo aziendale previsto per i dirigenti in forza non iscritti, ove applicabile, secondo quanto stabilito dalla disciplina contributiva vigente.
Le conseguenze del ritardo nel versamento operano indipendentemente dalla causa che ha determinato l’inadempimento e si applicano a tutti i contributi dovuti, inclusi quelli a carico dell’azienda e quelli a carico del dirigente, versati unitariamente dal datore di lavoro.
Sospensione delle prestazioni sanitarie
La principale conseguenza del ritardato versamento dei contributi FASI è la sospensione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. In presenza di contributi scaduti e non regolarizzati, il Fondo dispone la sospensione della copertura assistenziale a favore del dirigente e dei soggetti assistibili collegati alla sua posizione.
La sospensione delle prestazioni:
Durante il periodo di sospensione, il dirigente non può ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute, né accedere alle prestazioni dirette convenzionate con il Fondo. Eventuali spese sostenute nel periodo di irregolarità contributiva non sono rimborsabili, anche se riferite a prestazioni sanitarie necessarie o urgenti.
La riattivazione delle prestazioni avviene esclusivamente a seguito del saldo integrale dei contributi arretrati, comprensivi degli interessi di mora eventualmente maturati. Solo dal momento della regolarizzazione, il dirigente riacquista il diritto alle prestazioni sanitarie FASI, senza effetti retroattivi per il periodo di sospensione.
Applicazione degli interessi di mora
Oltre alla sospensione delle prestazioni sanitarie, il ritardato versamento dei contributi FASI comporta l’applicazione di interessi di mora sugli importi non versati entro le scadenze previste.
In base alla disciplina vigente, agli importi contributivi dovuti e non pagati nei termini si applica un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Il calcolo degli interessi avviene:
Gli interessi di mora hanno natura accessoria rispetto al contributo principale e devono essere corrisposti unitamente al pagamento dei contributi arretrati. Il mancato pagamento degli interessi impedisce la completa regolarizzazione della posizione contributiva e, di conseguenza, la riattivazione delle prestazioni sanitarie.
Dal punto di vista operativo, l’applicazione degli interessi di mora rappresenta un costo aggiuntivo per l’azienda, che può incidere in modo significativo in caso di ritardi prolungati o ripetuti. Per questo motivo, il rispetto delle scadenze trimestrali del 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre assume particolare rilevanza ai fini della corretta gestione degli adempimenti FASI.
Accanto ai contributi dovuti per i dirigenti in servizio, il sistema FASI prevede uno specifico contributo finalizzato all’assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati. Tale contributo risponde all’esigenza di garantire la sostenibilità del Fondo e la continuità delle prestazioni sanitarie anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il contributo per i dirigenti pensionati presenta caratteristiche peculiari, in quanto non è correlato esclusivamente ai dirigenti iscritti al Fondo, ma si basa su un criterio di solidarietà esteso all’intera platea dei dirigenti in forza presso l’azienda.
Base di calcolo
Il contributo per l’assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati è commisurato a un importo fisso, stabilito dal Fondo, che deve essere moltiplicato per il numero dei dirigenti in forza presso l’azienda.
La base di calcolo del contributo:
Questo meccanismo risponde a una logica mutualistica e solidaristica, in base alla quale il finanziamento dell’assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati è sostenuto dall’intero sistema contributivo delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
Il contributo per i dirigenti pensionati deve essere versato con le stesse modalità e alle stesse scadenze previste per gli altri contributi FASI, ed è soggetto alle medesime conseguenze in caso di ritardato pagamento.
Ai fini del calcolo del contributo per l’assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati, rileva il numero complessivo dei dirigenti in forza presso l’azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione al FASI.
In particolare, devono essere considerati:
Il criterio temporale del primo giorno del trimestre è coerente con le regole generali di determinazione dei contributi FASI e consente una base di calcolo certa e uniforme per tutte le aziende.
| Adempimento | Soggetto obbligato | Descrizione operativa | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Versamento contributi FASI – 1° trimestre | Azienda | Versamento contributi aziendali e contributi a carico dei dirigenti, calcolati sui dirigenti in forza al 1° gennaio 2026 | 28 febbraio 2026 |
| Versamento contributi FASI – 2° trimestre | Azienda | Versamento contributi relativi ai dirigenti in forza al 1° aprile 2026 | 31 maggio 2026 |
| Versamento contributi FASI – 3° trimestre | Azienda | Versamento contributi relativi ai dirigenti in forza al 1° luglio 2026 | 31 agosto 2026 |
| Versamento contributi FASI – 4° trimestre | Azienda | Versamento contributi relativi ai dirigenti in forza al 1° ottobre 2026 | 30 novembre 2026 |
| Trattenuta contributo dirigente (€ 280,00 trimestrali) | Azienda | Trattenuta del contributo a carico del dirigente dalla retribuzione o dalle competenze spettanti | Contestuale al versamento trimestrale |
| Trattenuta contributo per genitori a carico (€ 510,00 trimestrali) | Azienda | Trattenuta del contributo aggiuntivo per ciascun genitore fiscalmente a carico iscritto | Contestuale al versamento trimestrale |
| Comunicazione nuova iscrizione dirigente | Azienda | Iscrizione del dirigente al Fondo e aggiornamento posizione anagrafica e contributiva | Al momento dell’assunzione |
| Comunicazione cessazione dirigente | Azienda | Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e gestione eventuale indennità sostitutiva del preavviso | Alla cessazione del rapporto |
| Dichiarazione impegno versamenti (indennità sostitutiva) | Azienda | Invio al Fondo della dichiarazione di impegno ai versamenti FASI per il periodo coperto dall’indennità | Contestuale alla cessazione |
| Verifica dirigenti in forza | Azienda | Verifica del numero dei dirigenti in forza al primo giorno del trimestre (iscritti e non iscritti) | Primo giorno di ciascun trimestre |
| Regolarizzazione contributi arretrati | Azienda | Versamento contributi scaduti e interessi di mora per riattivazione prestazioni | Senza termini prefissati, prima possibile |
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