Fattura emessa per errore? Senza rettifica si paga l'Iva

Pubblicato il 10 dicembre 2021

Emissione di fattura con indicazioni erronee? In assenza di rettifica, l'Iva è dovuta per l’intero ammontare indicato.

L'immissione di una fattura “nel mercato” ed il mancato compimento delle attività idonee a rendere eventualmente evidente, sotto il profilo contabile, l’errore di emissione, mantiene inalterata l'insorgenza del rapporto obbligatorio.

Questo alla luce dell'applicazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo dell'Iva.

Non assume alcuna rilevanza, in tale contesto, l'eventuale circostanza della mancata annotazione della predetta fattura nelle scritture contabili, posto che, di per sé, tale condotta mantiene comunque inalterato il rischio di utilizzabilità della fattura emessa.

Errore nell'emettere fattura: Iva comunque dovuta

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 39126 del 9 dicembre 2021.

Nella vicenda esaminata, l’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento con il quale aveva recuperato, a carico di un contribuente, l’Iva da questi esposta in una fattura, in quanto ritenuta emessa a fronte di un’operazione inesistente.

L'uomo si era opposto all'atto impositivo, deducendo che la fattura, relativa a un’operazione straordinaria di cessione, conferimento, fusione di azienda nei confronti di una Snc, era stata emessa per errore, in quanto, in realtà, era stata poi sostituita da altra fattura, recante lo stesso numero identificativo, relativa all’effettiva operazione realizzata di affitto di azienda.

Entrambe le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano accolto le ragioni del contribuente, annullando l'avviso in questione.

L'Amministrazione finanziaria si era quindi rivolta alla Suprema corte, avanzando un unico motivo di ricorso.

La decisione di merito, nel dettaglio, era stata censurata per avere ritenuto che, una volta che il contribuente aveva emesso la fattura oggetto della ripresa, la circostanza che la stessa non fosse stata riportata nelle scritture contabili della emittente e della società destinataria comportava il venire meno della legittimità della pretesa.

Emissione di fattura è indice dell'esistenza dell'operazione

Doglianza giudicata fondata dal Collegio di legittimità, dopo aver evidenziato che, in generale, l’emissione di una fattura è di per sé indice della esistenza dell’operazione fatturata, di modo che è onere del contribuente fornire la prova dell’eventuale inesistenza dell’operazione.

Quel che rileva - ha continuato la Corte - al fine di contrastare la pretesa dell’amministrazione finanziaria, è che il contribuente fornisca la prova relativa al fatto che la fattura sia stata emessa per mero errore, allegando, sotto tale profilo, adeguati elementi di prova.

A seguire gli Ermellini hanno indicato quali siano le modalità attraverso cui il soggetto che ha emesso la fattura per mero errore debba rendere evidente, sotto il profilo contabile, la sussistenza del suddetto errore, successivamente alla emissione della fattura.

Sotto il profilo contabile - ha continuato la Cassazione - è sancito l’obbligo di procedere alla rettifica delle inesattezze della fatturazione, da operarsi mediante emissione di nuova fattura e regolare registrazione.

Diversamente, il mancato compimento dei suddetti obblighi contabili espone, comunque, il contribuente alla legittima pretesa dell’amministrazione finanziaria.

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