Fatturazione a Gruppo IVA errata. Come regolarizzare

Pubblicato il 18 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento della fatturazione ad un Gruppo IVA e sull’eventualità di una errata indicazione della partita IVA del singolo acquirente in luogo di quella del Gruppo cui appartiene.

Gruppo IVA: fattura emessa con partita Iva del singolo

Tenendo conto di alcune importanti precisazioni già rese con la risoluzione 72/E/2019 e più recentemente con la risposta n. 133/E/2020, l’Amministrazione finanziaria risponde al quesito sollevato da un Gruppo IVA composto da società operanti nel settore assicurativo, che in ottemperanza alle disposizioni del comma 2, dell'articolo 3 del DM 6 aprile 2018, hanno comunicato ai loro fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente aderente allo stesso Gruppo.

Nonostante ciò, spesso i fornitori nel rilasciare le fatture, oltre ad indicare il codice fiscale del singolo acquirente, inseriscono erroneamente la partita Iva di quest'ultimo soggetto invece di quella del Gruppo IVA.

L’istante chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di regolarizzare le fatture emesse con l'errata indicazione della partita Iva del committente, tenendo conto del fatto che i soggetti che optano per il Gruppo IVA di solito svolgono attività esente e, pertanto, ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti effettuate dagli stessi, fermo restando l'obbligo di rilasciare fattura su specifica richiesta del cliente.

L'esercizio dell'opzione per la dispensa degli adempimenti, comporta che i suddetti soggetti non detraggano mai l’Iva sugli acquisti.

Gruppo IVA, errata indicazione della partita Iva: cosa fare

Come già precisato nei citati documenti di prassi, nel caso in cui il cessionario o committente aderente al Gruppo IVA riceva una fattura di acquisto con l'errata indicazione della propria partita IVA in luogo di quella che identifica il Gruppo IVA, "ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione, avvalendosi della procedura disciplinata dall'articolo 6, comma 8, lettera b) del D.lgs. n. 471 del 1997”.

Al riguardo, nella nuova risposta ad interpello n. 373 del 17 settembre 2020, l’Agenzia ribadisce che la procedura corretta da seguire è la seguente:

Conclude l’Agenzia che “l'errore regolarizzato non genera una "maggiore imposta" da versare. La medesima annotazione per memoria deve essere eseguita anche dal fornitore per dare evidenza che l'errore "formale" è stato corretto dal committente”.

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