Fatture e corrispettivi tardivi: le strade per regolarizzare

Pubblicato il 07 marzo 2023

Per promuovere la compliance l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione ai soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti.

Le informazioni che saranno comunicate ai soggetti sono contenute nel provvedimento agenziale prot. 61196 del 6 marzo 2023.

Fatture e corrispettivi tardivi: comunicazione AdE

Nello specifico, i contribuenti verranno avvisati circa

trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

Questo sia per consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco e in grado di giustificare l’eventuale anomalia e sia per regolarizzazione la propria posizione.

Nel dettaglio, i dati trasmessi riguarderanno con riferimento

- alle fatture elettroniche:

- ai corrispettivi giornalieri:

Ritardo nell’invio di fatture e corrispettivi: come arriva la comunicazione

La notizia sarà inoltrata al domicilio digitale dei singoli contribuenti e sarà disponibile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Comunicazione di anomalia di fatture e corrispettivi: cosa fare

I contribuenti destinatari di dette comunicazione possono, direttamente o tramite loro intermediario, chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali circostanze a giustificazione del ritardo nella trasmissione dei dati. L’Agenzia ipotizza che il soggetto potrebbe rientrare in casistiche particolari in base alle quali vi sono delle deroghe alle tempistiche di invio.

Se non si rientra in dette situazioni, si indicano le modalità per sanare la violazione.

Comunicazione di anomalia di fatture e corrispettivi: regolarizzazione

A questo punto – si legge nel provvedimento 61196/2023 - i contribuenti raggiunti dalla comunicazione possono sanare la situazione avvalendosi

a seconda delle circostanze in cui si trovano.

E’ possibile fruire del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

Con detto istituto si beneficerà della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

In alternativa, è ammesso il ricorso alla “tregua fiscale” nelle varie forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 ossia quelle per violazioni formali e quelle sostanziali.

ATTENZIONE: L’adesione alla tregua fiscale in parola richiede il versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023.

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