Fatture elettroniche alle Pa: 5 cause per il rifiuto

Pubblicato il 03 luglio 2019

E’ sul tavolo della Conferenza unificata lo schema di regolamento che riscrive le regole del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il nuovo testo, che tiene conto di quanto emerso dal tavolo tecnico di coordinamento sulla fattura elettronica, riduce a 5 le cause di scarto delle fatture elettroniche ricevute dalle pubbliche amministrazioni con il Sistema di interscambio (Sdi).

Tra le nuove regole quella stringente che non permetterà lo scarto di una fattura elettronica se gli elementi informativi possono essere corretti attraverso note di variazione.

Ex articolo 26 del Dpr 633/1972, infatti, si possono correggere fatture già emesse e registrate, se:

Le cinque cause di scarto della e-fattura alla Pa vanno comunicate

Le cause di scarto vanno indicate chiaramente, dalla Pa, nel rigo libero all’interno del campo relativo alla descrizione della “notifica esito committente”.

Inoltre, dovrà essere inviata, attraverso SdI, al fornitore una comunicazione del rifiuto che specifichi la causa.

Le pubbliche amministrazioni possono rifiutare la fattura elettronica ricevuta tramite SdI per le seguenti cause:

  1. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la Pa destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup);
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) da riportare per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e della data della “determinazione dirigenziale” di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.
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