Fatture elettroniche, le modalità in attesa dell’obbligo

Pubblicato il 02 aprile 2014 Con la circolare n. 1 del 31 marzo 2014, Il ministero dell’Economia (DF) ed il dipartimento della Funzione pubblica del Governo intervengono in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che, ex Decreto 55/2013 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria dal 6 giugno 2014 da parte dei fornitori della Pa.

Le amministrazioni locali aspettano un decreto ministeriale per l’avvio entro il 6 giugno 2015.

La circolare in oggetto dà indicazioni circa le modalità attuative dell'obbligo, precisando tutti gli aspetti applicativi riguardanti il termine per il caricamento delle anagrafiche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), l'emissione della fattura elettronica, il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica e l'impossibilità di recapito della fattura elettronica.

Su tutti è chiarito che la fattura si considera emessa nel momento in cui la ricevuta di consegna è recapitata al fornitore dal Sistema di interscambio (SdI) se l'inoltro della fattura ha avuto esito positivo (consulta l’articolo “Sdi è operativo”).

Per l’avvio dell’obbligo dovrà essere tutto pronto

Ogni amministrazione, entro i tre mesi precedenti alla decorrenza dell'obbligo, dovrà caricare nell’Ipa - l’anagrafica di riferimento per le fatture elettroniche - i propri dati. Il sistema provvederà ad assegnare il codice univoco ad ogni amministrazione.

Tale codice dovrà necessariamente essere esposto in ciascuna fattura emessa dal fornitore.

Impossibilità di invio della fattura da parte dei fornitori

Se non si riesca a identificare l'ufficio destinatario ci si dovrà rivolgere all’Ufficio di fatturazione elettronica centrale che i fornitori potranno utilizzare per inviare la fattura via Pec agli uffici della Pa.

Nel novero delle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, ex articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'apposito elenco pubblicato da Istat.

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