Fatture false Niente prova certa per l'Agenzia

Pubblicato il 20 maggio 2017

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 12649 del 19 maggio 2017, nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Ctr Lazio, chiarisce che l'Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come espressamente previsto per l'Iva dal Dpr 633/72 e per le dirette dal Dpr 917/86; dunque non deve fornire prova certa per contestare le fatture false: la detrazione di imposta può essere negata anche sulla base di presunzioni delle quali il giudice, poi, valuterà la gravità.

Nel caso di specie, spiegano gli ermellini, il giudice tributario di merito avrebbe dovuto valutare, la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti l'atto in argomento, esaminandoli sia signolarmente che nel complesso, ed esponendo adeguatamente l'esito nella motivazione della sentenza e, successivamente, valutare gli elementi probatori a discarico.

Poiché, invece, ha affermato erroneamente e con eccessiva concisione la necessità da parte del Fisco di fornire prova certa dell'inesistenza delle operazioni, la questione è rimessa alla Ctr, che dovrà rivalutare l'intero caso e stabilire se le presunzioni utilizzate dal fisco per contestare le fatture false sono gravi e quindi sufficienti oppure no.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Aggiornamento catastale strutture ricettive all’aperto: obbligo entro il 15 dicembre

11/12/2025

LdB 2026, tassa sui pacchi, affitti brevi, Tobin tax

11/12/2025

Acconto Iva 2025, versamento entro il 29 dicembre

11/12/2025

Malattia in Uniemens: ufficializzato lo slittamento di due mesi per le novità

11/12/2025

Versamento dell’acconto Iva 2025 in scadenza il 29 dicembre

11/12/2025

Accordo Prevedi del 4 luglio: come si calcola e si tassa l’importo sostitutivo

11/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy