Fatture Iva regolarizzate dopo la scadenza. Vige il principio di competenza

Pubblicato il 17 gennaio 2011 Durante il Forum organizzato da ItaliaOggi, che si è svolto venerdì scorso, l’agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni concetti ancora dubbi circa gli obblighi dei contribuenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, è stato affrontato il tema degli adempimenti Iva ultratardivi. È stato chiesto all’Agenzia se, in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, lo stesso criterio di imputazione dell'operazione – che prevede che l'imponibile e l'imposta siano inclusi nella dichiarazione stessa e non in quella dell'anno successivo - debba essere adottato, a prescindere dagli aspetti sanzionatori, anche nel caso in cui l'adempimento tardivo sia eseguito dopo la scadenza dei termini del ravvedimento operoso.

L’agenzia delle Entrate precisa che se si vuole correggere l’irregolarità della tardiva regolarizzazione delle operazioni Iva, la correzione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di competenza mediante l’integrativa. Cioè, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Dpr n. 322/98, salva l'applicazione delle sanzioni, la dichiarazione annuale può essere integrata per correggere errori od omissioni con successiva dichiarazione da presentare, su modello conforme a quello per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, entro i termini di scadenza per la notifica dell'accertamento.

In più, l’Agenzia puntualizza che per poter presentare la dichiarazione integrativa in aumento è necessaria la tempestiva presentazione della dichiarazione originaria, che deve risultare valida, anche se presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, salva l’applicazione delle sanzioni per tardiva presentazione. Inoltre, vige il principio della “competenza”, per cui le fatture emesse tardivamente dovranno essere annotate nei registri Iva dell'anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione; anche se si dovrà specificare sia nelle fatture che nei registri che si tratta di operazioni relative ad un precedente periodo d’imposta.
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