FdS bilaterale attività professionali, precisazioni sull’ambito di applicazione

Pubblicato il 01 febbraio 2022

Con la circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, l’INPS è intervenuto in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, per precisare, in relazione all’ambito di applicazione, che nello stesso non è inclusa l’attività delle farmacie, per la quale verranno date apposite indicazioni.

FdS bilaterale attività professionali, ambito di applicazione

Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in trattazione, i datori di lavoro del settore delle attività professionali. Al riguardo, si ritiene utile sottolineare che è stato escluso il settore delle farmacie – connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore.

Ciò rappresentato, si rammenta che i datori di lavoro del settore delle attività professionali, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale.

FdS bilaterale attività professionali, escluse le farmacie

Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.

Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto alla luce delle nuove disposizioni impartite con la presente circolare.

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