Ferie 2013 non godute. Contributi da pagare entro il 20 agosto 2015

Pubblicato il 28 luglio 2015

Per le ferie maturate nel 2013 e non godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno (ovvero entro il 30 giugno 2015), il datore di lavoro dovrà calcolare e pagare la relativa contribuzione entro il 20 agosto 2015.

A tal fine occorrerà sommare, alla retribuzione imponibile di luglio 2015, l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non corrisposto.

Si ricorda che, come chiarito dall’INPS con messaggio n. 18850/2006 e ribadito dal Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 19/2011, si possono verificare ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previste da norme di legge, ad esempio la malattia, la maternità, nonché la concessione di CIGO, CIGS e CIG in deroga.

In questi casi, qualora l’evento sospensivo intervenga nel corso dei suddetti diciotto mesi, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.

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