Ferie 2018. Fruizione in scadenza

Pubblicato il 24 giugno 2020

Scade il 30 giugno 2020 il termine per la fruizione delle ferie maturate dai dipendenti nel 2018. Se non godute entro detto termine i datori di lavoro rischiano la sanzione ex art. 18 bis D.Lgs. 66/2003.

Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno godute per legge:

Proprio queste ultime due settimane vanno fruite entro il 30 giugno.

Le ferie non godute non possono essere liquidate se non per:

  1. cessazione del rapporto di lavoro;
  2. ferie eccedenti il periodo minimo legale (previste in deroga dalla contrattazione collettiva).

Ferie 2018. Sanzioni e denuncia

Il datore di lavoro che non fa fruire le ferie nel termine di legge sarà soggetto ad una sanzione e potrà essere chiamato in giudizio dal dipendente. Pertanto, può obbligare i dipendenti a godere delle ferie.

In caso di mancata fruizione nel termine massimo la sanzione base va da 100 a 600 euro, con la maggiorazione del 20% (legge 145/2019).

Ma:

  1. se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione sarà tra i 400 e i 1.500 euro con la maggiorazione del 20%;
  2. se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni la sanzione andrà da 800 a 4.500 euro con la maggiorazione del 20%.

La sanzione scatta anche se il dipendente abbia goduto in parte il periodo minimo di ferie.

Il datore di lavoro deve anche versare la relativa contribuzione entro il 20 agosto 2020.

Inoltre, il dipendente potrà agire in giudizio e chiedere:

È probabile che, vista la sospensione delle attività durante il lookdown, il termine del 30 giugno 2020 possa essere spostato in avanti.

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