Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

Pubblicato il 16 giugno 2025

Una gestione attenta e proattiva delle ferie è un buon punto di partenza per una efficiente amministrazione del personale.

Un’amministrazione efficace delle ferie consente in primis di prevenire accumuli eccessivi di residui che possono generare oneri previdenziali a carico dell’azienda e garantisce una pianificazione intelligente, in grado di assicurare la continuità operativa.

Per evitare costi previdenziali aggiuntivi i datori di lavoro devono verificare l’effettivo godimento delle ferie arretrate al 2023 entro il 30 giugno 2025

Diversamente, qualora non fosse possibile una loro fruizione in tempo utile, i datori di lavoro devono adempiere a specifici obblighi contributivi. Vediamo quali sono.

Ferie: quadro normativo

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 garantisce al lavoratore il diritto a 4 settimane annue di ferie retribuite, di cui:

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione del periodo minimo di ferie, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste dall’art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.

Eventuali ulteriori giorni o settimane previste dalla contrattazione collettiva si aggiungono al minimo legale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 8/2005) ha chiarito che si possono distinguere 3 periodi di ferie.

Di seguito forniamo una tabella riepilogativa.

Periodo di ferie

Durata

Modalità di fruizione

Termini di fruizione

Note

Primo periodo

Almeno 2 settimane

Da fruire in modo ininterrotto su richiesta del lavoratore

Nel corso dell’anno di maturazione

La richiesta del lavoratore deve essere formulata tempestivamente, nel rispetto dell’art. 2109 c.c., per consentire il contemperamento con le esigenze aziendali. Se il periodo non è goduto entro l’anno, il datore è sanzionabile, anche se la fruizione è solo parziale o in corso.

Secondo periodo

2 settimane (ulteriori)

Fruibili anche in modo frazionato

Entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva

Se la contrattazione collettiva prevede un termine più breve (es. 6 mesi nel pubblico impiego), il superamento del termine contrattuale (ma non dei 18 mesi) costituisce una violazione contrattuale.

Terzo periodo

Oltre le 4 settimane minime di legge

Fruibili anche in modo frazionato

Entro il termine fissato dalla contrattazione collettiva o dall’autonomia privata

Questo periodo può essere monetizzato, secondo le regole previste dalla contrattazione e, per il pubblico impiego, dalle specifiche norme di settore.

Ferie 2023 maturate e non godute: obbligo contributivo

In assenza di norme contrattuali che dilatano i tempi di fruizione, le ferie che non vengono fruite entro i 18 mesi (salvo sospensioni per maternità, malattia, cassa integrazione, ecc.) generano un obbligo di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

La scadenza della obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Pertanto, per l’anno 2025, il lavoratore è tenuto a fruire di tutte le ferie maturate fino all’anno 2023 - e non godute - entro il 30 giugno 2025 (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. completare la fruizione di tutte le ferie del 2023 (ed anni precedenti). In caso contrario, sorge l’obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulle ferie maturate e non godute relative all’anno 2023 entro il 20 agosto 2025 (INPS, circolare 21 dicembre 2007 n. 136).

Ferie 2023 maturate e non godute: adempimenti per i datori di lavoro

Entro il 30 giugno 2025, i datori di lavoro devono:

La relativa contribuzione dovrà essere versata tramite modello F24 entro il 20 agosto 2025, unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025.

La denuncia contributiva Uniemens andrà trasmessa entro il 31 agosto 2025.

Ecco la tabella riepilogativa delle scadenze principali relative alla gestione delle ferie maturate nel 2023 e non godute entro il 30 giugno 2025:

Data

Evento/Adempimento

30 giugno 2025

scadenza per la fruizione

Luglio 2025

annotazione nel Libro Unico del Lavoro

20 agosto 2025

 Versamento dei contributi INPS

31 agosto 2025

Invio del flusso Uniemens

Le cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, nell’arco dei 18 mesi, interrompono il termine per un periodo pari a quello dell’impedimento. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa (messaggio INPS 3 luglio 2006 n. 18850).

Fruizione successiva e recupero della contribuzione

Se le ferie sono godute in un momento successivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso per ferie non godute non è più dovuto.

Pertanto, il datore di lavoro può recuperare i contributi versati, tramite il flusso UniEmens, usando la causale “FERIE” (circolare INPS n. 106/2018). 

La causale “FERIE consente di diminuire l’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato nell’elemento “ImponibileVarRetr”, determinando, contestualmente, un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento “ContributoVarRetr”.

La causale “FERIE” è utilizzabile entro 12 mesi dalla data degli eventi. Oltre tale termine, sarà necessario effettuare una regolarizzazione.

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