Una gestione attenta e proattiva delle ferie è un buon punto di partenza per una efficiente amministrazione del personale.
Un’amministrazione efficace delle ferie consente in primis di prevenire accumuli eccessivi di residui che possono generare oneri previdenziali a carico dell’azienda e garantisce una pianificazione intelligente, in grado di assicurare la continuità operativa.
Per evitare costi previdenziali aggiuntivi i datori di lavoro devono verificare l’effettivo godimento delle ferie arretrate al 2023 entro il 30 giugno 2025.
Diversamente, qualora non fosse possibile una loro fruizione in tempo utile, i datori di lavoro devono adempiere a specifici obblighi contributivi. Vediamo quali sono.
L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 garantisce al lavoratore il diritto a 4 settimane annue di ferie retribuite, di cui:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione del periodo minimo di ferie, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste dall’art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
Eventuali ulteriori giorni o settimane previste dalla contrattazione collettiva si aggiungono al minimo legale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 8/2005) ha chiarito che si possono distinguere 3 periodi di ferie.
Di seguito forniamo una tabella riepilogativa.
Periodo di ferie |
Durata |
Modalità di fruizione |
Termini di fruizione |
Note |
Primo periodo |
Almeno 2 settimane |
Da fruire in modo ininterrotto su richiesta del lavoratore |
Nel corso dell’anno di maturazione |
La richiesta del lavoratore deve essere formulata tempestivamente, nel rispetto dell’art. 2109 c.c., per consentire il contemperamento con le esigenze aziendali. Se il periodo non è goduto entro l’anno, il datore è sanzionabile, anche se la fruizione è solo parziale o in corso. |
Secondo periodo |
2 settimane (ulteriori) |
Fruibili anche in modo frazionato |
Entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva |
Se la contrattazione collettiva prevede un termine più breve (es. 6 mesi nel pubblico impiego), il superamento del termine contrattuale (ma non dei 18 mesi) costituisce una violazione contrattuale. |
Terzo periodo |
Oltre le 4 settimane minime di legge |
Fruibili anche in modo frazionato |
Entro il termine fissato dalla contrattazione collettiva o dall’autonomia privata |
Questo periodo può essere monetizzato, secondo le regole previste dalla contrattazione e, per il pubblico impiego, dalle specifiche norme di settore. |
In assenza di norme contrattuali che dilatano i tempi di fruizione, le ferie che non vengono fruite entro i 18 mesi (salvo sospensioni per maternità, malattia, cassa integrazione, ecc.) generano un obbligo di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
La scadenza della obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Pertanto, per l’anno 2025, il lavoratore è tenuto a fruire di tutte le ferie maturate fino all’anno 2023 - e non godute - entro il 30 giugno 2025 (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. completare la fruizione di tutte le ferie del 2023 (ed anni precedenti). In caso contrario, sorge l’obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulle ferie maturate e non godute relative all’anno 2023 entro il 20 agosto 2025 (INPS, circolare 21 dicembre 2007 n. 136).
Entro il 30 giugno 2025, i datori di lavoro devono:
La relativa contribuzione dovrà essere versata tramite modello F24 entro il 20 agosto 2025, unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025.
La denuncia contributiva Uniemens andrà trasmessa entro il 31 agosto 2025.
Ecco la tabella riepilogativa delle scadenze principali relative alla gestione delle ferie maturate nel 2023 e non godute entro il 30 giugno 2025:
Data |
Evento/Adempimento |
30 giugno 2025 |
scadenza per la fruizione |
Luglio 2025 |
annotazione nel Libro Unico del Lavoro |
20 agosto 2025 |
Versamento dei contributi INPS |
31 agosto 2025 |
Invio del flusso Uniemens |
Le cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, nell’arco dei 18 mesi, interrompono il termine per un periodo pari a quello dell’impedimento. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa (messaggio INPS 3 luglio 2006 n. 18850).
Se le ferie sono godute in un momento successivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso per ferie non godute non è più dovuto.
Pertanto, il datore di lavoro può recuperare i contributi versati, tramite il flusso UniEmens, usando la causale “FERIE” (circolare INPS n. 106/2018).
La causale “FERIE consente di diminuire l’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato nell’elemento “ImponibileVarRetr”, determinando, contestualmente, un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento “ContributoVarRetr”.
La causale “FERIE” è utilizzabile entro 12 mesi dalla data degli eventi. Oltre tale termine, sarà necessario effettuare una regolarizzazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".