Fermo di somme, il giudizio spetta alle commissioni

Pubblicato il 10 aprile 2006

di Cassazione ha affermato che la verifica della sussistenza del potere del Fisco di adottare la misura cautelare consistente nel “fermo amministrativo di somme”, ex articolo 69 del Regio decreto 2440 del 1923, è giurisdizione del giudice tributario (sentenza n. 7023 del 28 marzo 2006). L’istituto, lontano antecedente delle cosiddette “ganasce fiscali”, è strumento che consiste nella facoltà di ogni amministrazione statale che vanti un credito certo verso un soggetto creditore di altra amministrazione, di sospendere il pagamento a favore del contribuente, consentendo di differire il soddisfacimento del credito liquido ed esigibile del privato, in vista di una successiva compensazione legale tra i debiti di questi e i crediti dell’Erario.      

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