Fiducia Dl semplificazioni. Responsabilità erariale e gratuito patrocinio

Pubblicato il 08 settembre 2020

Il testo dell’emendamento interamente sostitutivo del Ddl di conversione del Dl semplificazioni (n. 76/2020) – su cui il Senato ha appena votato la questione di fiducia e che passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento – contiene, tra le altre modifiche, alcuni ritocchi per quel che riguarda la responsabilità erariale e la semplificazione delle richieste di gratuito patrocinio.

Responsabilità erariale limitata al dolo: norma “anti inerzia” estesa a tutto il 2021

Innanzitutto, si segnala che la norma sulla responsabilità erariale di cui al menzionato decreto legge (art. 21) è stata estesa fino al 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, il Dl semplificazioni ha previsto che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021 (ora 31 dicembre 2021), l’azione di responsabilità sia limitata al dolo, ossia "ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta".

Questo, salvo i casi di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Richieste di gratuito patrocinio via telematica

Altra novità concerne l’introduzione di misure semplificazione in materia di istanze di gratuito patrocinio.

Con l’emendamento interamente sostitutivo approvato ieri dal Senato, è stata prevista, dopo l’art. 37 del Dl, l’aggiunta del nuovo art. 37-bis il quale dispone che le domande prodotte a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere depositate presso la cancelleria del magistrato competente “esclusivamente mediante modalità telematica” individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia.

Questo, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio.

Confermate le altre norme del Decreto su abuso d’ufficio (art. 23) e contenzioso relativo alle procedure di affidamento (art. 4).

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