Figlio minore, mezzi di sussistenza sempre garantiti

Pubblicato il 17 dicembre 2012 Nel testo della sentenza n. 47652 del 7 dicembre 2012, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha confermato la condanna impartita nei gradi precedenti ad un padre per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno spiegato come con l’articolo 570, comma 2 del Codice penale, il legislatore abbia voluto garantire, con la sanzione penale, che i soggetti obbligati non facciano mancare al minore i necessari mezzi di sussistenza, ovvero ciò che è necessario per vivere. Tale obbligo è, tuttavia, escluso quando manchi lo stato di bisogno del soggetto tutelato dalla norma.

Ma quando si tratta si figli minori – precisa la Suprema corte – “è indiscutibile la loro ordinaria impossibilità a procacciarsi i mezzi di sostentamento e, quindi, va ritenuto che vi sia comunque il loro stato di necessità che fa scattare, a prescindere dalla esistenza o meno di uno specifico obbligo imposto dal giudice di corrispondere l’assegno alimentare, la tutela penale rispetto all’inadempimento”.
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