Filtro in appello. Ricorso in cassazione entro 60 giorni dall’udienza

Pubblicato il 15 dicembre 2015

I giudici della Sesta sezione civile di Cassazione, con provvedimento n. 25119 depositato il 14 dicembre 2015, si sono pronunciati in materia di impugnazione delle ordinanze che dichiarano inammissibile l’appello (ordinanze –filtro) e del dies a quo del termine per procedere con il ricorso per cassazione.

Ordinanza pronunciata in udienza, comunicazione immediata

Viene chiarito come nell’ipotesi in cui dette ordinanze di cui al primo comma dell’articolo 348-ter del Codice di procedura civile, siano state pronunciate in udienza, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso in cassazione decorre dall’udienza stessa sia per le parti presenti all’udienza medesima sia per quelle che avrebbero dovuto essere presenti.

Ciò in quanto l’ordinanza si intende loro comunicata dalla cancelleria per effetto della percezione o della possibilità di percezione della pronuncia del provvedimento, emergente dal suo inserimento nel verbale di udienza.

Ricorso tardivo, impugnazione inammissibile

Nel caso specificamente esaminato dalla Suprema corte, è stata respinta l’impugnazione avanzata dal ricorrente in cassazione contro una sentenza di primo grado, dopo che il relativo appello era stato dichiarato inammissibile dai giudici di gravame.

In particolare, l’ordinanza di dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello era stata pronunciata in udienza e, quindi, doveva intendersi comunicata alla difesa del ricorrente (presente e comunque tenuta a comparire) in via immediata.

Ne conseguiva che l’esercizio del diritto di impugnazione per tramite di ricorso per cassazione sarebbe dovuto avvenire nei sessanta giorni successivi.

Poiché, tuttavia, l’atto di impugnazione in sede di legittimità era stato consegnato ben oltre questo termine, lo stesso era da ritenere inammissibile per tardività.

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