Finanziamenti soci alla società con presunzione

Pubblicato il 15 marzo 2016

L'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, con la norma di comportamento n. 194 del 2016, analizza la questione dell'imposizione diretta relativa ai finanziamenti e versamenti dei soci a favore della società.

Nello specifico, vengono analizzate le disposizioni contenute negli articoli 45 e 46 del Tuir, soffermandosi in particolare sull'articolo 46, che contiene una presunzione di dazione a mutuo delle somme erogate dal socio alla società qualora dalle scritture contabili non risulti un diverso titolo.

La norma prevede che tale presunzione può essere superata solo attraverso l'indicazione nel bilancio o nel rendiconto di un titolo diverso dal mutuo (fruttifero o infruttifero). Infatti, se il versamento è a titolo di mutuo, l'articolo 1815 del C.c. presume che esso sia fruttifero “salvo diversa volontà delle parti”, la cui prova può essere data con qualunque mezzo.

Presunzione per i versamenti effettuati a titolo di mutuo

La finalità della norma è quella di superare eventuali incertezze circa il titolo del versamento del socio e non limitarsi a stabilire la sua fruttuosità o infruttuosità .

La norma di comportamento n. 194/2016 vuole così individuare nell’ipotesi di versamento e/o finanziamento da parte dei soci le regole fiscali applicabili.

Ecco perchè la fattispecie viene analizzata con riguardo all’articolo 46 del Tuir, che introduce proprio una presunzione al fine di individuare la natura, o meglio il titolo, delle somme erogate.

Di qui la conclusione secondo cui le somme versate dai soci si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che le stesse siano date ad altro titolo. Quindi è introdotta una presunzione che può essere superata solo mediante il mezzo di prova espressamente indicato, quale appunto l'indicazione in bilancio.

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