Fino al 2008 l'indennizzo per cessazione di attività

Pubblicato il 09 maggio 2005 Il comma 272 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311/2004) prevede la proroga, in favore dei commercianti, dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. I commercianti in possesso dei requisiti di età e di iscrizione nella gestione presso l'Inps, dovranno presentare regolare domanda entro il 31 gennaio 2008 alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, corredata della documentazione attestante la cessazione dell'attività d'impresa. Il beneficio viene corrisposto in misura pari all'importo del trattamento minimo di pensione Inps previsto per i commercianti (per il 2005 pari ad euro 420,43).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy