Fino al 2008 l'indennizzo per cessazione di attività

Pubblicato il 09 maggio 2005 Il comma 272 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311/2004) prevede la proroga, in favore dei commercianti, dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. I commercianti in possesso dei requisiti di età e di iscrizione nella gestione presso l'Inps, dovranno presentare regolare domanda entro il 31 gennaio 2008 alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, corredata della documentazione attestante la cessazione dell'attività d'impresa. Il beneficio viene corrisposto in misura pari all'importo del trattamento minimo di pensione Inps previsto per i commercianti (per il 2005 pari ad euro 420,43).
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