Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco
Pubblicato il 27 gennaio 2026
In questo articolo:
- Nessuna tolleranza sui pagamenti tardivi
- Decadenza: quando si perde il beneficio della definizione agevolata
- Rottamazione quinquies e rateazioni ordinarie in corso
- Pagamento dei debiti non rottamabili
- Perimetro oggettivo della rottamazione quinquies
- Rottamazione quater e rottamazione quinquies: coordinamento
- Rottamazione quinquies: multe escluse dalla definizione agevolata
- Concordato preventivo biennale: apertura di nuove unità e decadenza
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L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel corso dei Videoforum dei Commercialisti, hanno fornito indicazioni operative su temi di particolare impatto per contribuenti e professionisti, tra cui l’assenza di qualsiasi tolleranza nei pagamenti tardivi, le nuove regole sulla decadenza dalla rottamazione quinquies, il perimetro dei carichi ammessi ed esclusi e le condizioni per il mantenimento del concordato preventivo in presenza di nuove attività.
Nessuna tolleranza sui pagamenti tardivi
La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali introduce un cambio di impostazione rilevante rispetto alle precedenti definizioni agevolate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha chiarito che non è più previsto alcun periodo di tolleranza per i pagamenti effettuati oltre la scadenza ordinaria. Anche un solo giorno di ritardo nel versamento di una rata rileva ai fini della decadenza dal beneficio.
Il chiarimento è stato fornito nel corso di un Videoforum dei Commercialisti, nel quale AdER ha risposto a specifici quesiti sulla nuova disciplina.
Uno degli aspetti più significativi della rottamazione quinquies riguarda l’eliminazione dei cinque giorni di tolleranza che erano invece previsti nelle precedenti rottamazioni (rottamazione ter e rottamazione quater).
Nelle edizioni precedenti, il pagamento di una rata con un ritardo non superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza ordinaria non comportava la decadenza dalla definizione agevolata.
Questa previsione non è presente nella quinta edizione.
Di conseguenza:
- il pagamento effettuato oltre la data di scadenza è considerato tardivo;
- il versamento tardivo concorre al computo delle rate non pagate;
- non esistono margini di sanatoria temporale, neppure per ritardi minimi.
Decadenza: quando si perde il beneficio della definizione agevolata
Accanto alla “tolleranza zero” sui ritardi, la rottamazione quinquies introduce un meccanismo di decadenza parzialmente diverso rispetto al passato.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la decadenza si verifica nei seguenti casi:
- omesso versamento dell’intero importo dovuto, se il pagamento è previsto in unica soluzione;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel caso di pagamento rateale;
- mancato pagamento dell’ultima rata del piano.
La seconda rata non pagata, indipendentemente dal momento in cui si verifica, comporta la decadenza automatica dalla rottamazione, con perdita degli effetti della definizione agevolata.
Rottamazione quinquies e rateazioni ordinarie in corso
Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda i contribuenti che, al momento della domanda di adesione, hanno piani di rateazione ordinaria attivi ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973.
È confermata la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies anche per carichi già inseriti in una dilazione ordinaria, a condizione che tali carichi rientrino nel perimetro oggettivo della definizione.
In questi casi:
- dalla data di presentazione della domanda di adesione, il pagamento delle rate del piano ordinario è sospeso;
- la sospensione opera fino alla scadenza della prima rata della definizione agevolata, fissata al 31 luglio;
- dopo tale data, AdER riprogramma il piano di rateizzazione originario, eliminando le cartelle e gli importi inclusi nella rottamazione.
Pagamento dei debiti non rottamabili
La presentazione della domanda di rottamazione quinquies non sospende il pagamento delle rate relative ai debiti esclusi dalla definizione agevolata.
Per queste posizioni:
- il contribuente deve continuare a versare regolarmente le rate;
- il pagamento può essere effettuato tramite il servizio “Paga online” sul sito istituzionale di AdER o tramite l’App Equiclick;
- è necessario indicare il numero della cartella e il numero di rate che si intende pagare.
Il rispetto di tali obblighi è essenziale per evitare la decadenza dalla rateazione ordinaria e l’avvio delle ordinarie procedure di riscossione.
Perimetro oggettivo della rottamazione quinquies
La rottamazione quinquies si applica esclusivamente a specifiche tipologie di carichi. In particolare, rientrano nella definizione agevolata i debiti:
- affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- derivanti dalla liquidazione automatica o dal controllo formale delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- relativi all’omesso versamento di contributi previdenziali Inps, con esclusione dei contributi richiesti a seguito di accertamento;
- riferiti alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, con alcune specifiche.
Rottamazione quater e rottamazione quinquies: coordinamento
Un altro profilo affrontato riguarda il coordinamento tra le due definizioni agevolate.
È stato ribadito che:
- possono accedere alla rottamazione quinquies solo i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater alla data del 30 settembre 2025;
- la riammissione opera solo entro i limiti previsti dalla nuova norma;
- non tutte le cartelle che erano definibili nella rottamazione quater risultano automaticamente rottamabili nella quinquies.
Per questo motivo, risulta fondamentale una verifica preventiva dei carichi tramite:
- l’area riservata del sito di AdER, accessibile con SPID;
- l’area pubblica del portale, mediante apposita istanza, come previsto dal comma 85 della legge n. 199/2025.
Rottamazione quinquies: multe escluse dalla definizione agevolata
La legge di bilancio 2026 ha definito in modo puntuale il perimetro dei carichi ammessi alla rottamazione quinquies, includendo anche alcune sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Tuttavia, l’accesso alla definizione agevolata non è generalizzato e presenta importanti esclusioni, in particolare per i carichi affidati da enti locali e regioni.
Una corretta individuazione delle cartelle rottamabili risulta quindi essenziale per evitare errori in fase di adesione.
Rientrano nella rottamazione quinquies le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a condizione che tali sanzioni siano state emesse da amministrazioni dello Stato.
In particolare, sono ammesse alla definizione agevolata:
- le multe elevate dalle Prefetture;
- le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da organi statali e successivamente affidate all’agente della riscossione.
Queste cartelle possono quindi essere incluse nella rottamazione, con applicazione delle regole ordinarie previste dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata.
La distinzione non riguarda la tipologia di violazione, ma l’ente che ha emesso la sanzione. Anche se la multa riguarda il Codice della strada, il carico non è definibile se l’atto è stato irrogato da un’amministrazione comunale.
Di conseguenza:
- le multe comunali restano integralmente dovute;
- non è possibile beneficiare dell’abbattimento di sanzioni e interessi previsto dalla rottamazione quinquies;
- il contribuente deve continuare a seguire le ordinarie modalità di pagamento o rateazione.
Inoltre, rientrano tra i carichi esclusi, a titolo esemplificativo:
- la Tari, tributo comunale sui rifiuti;
- il bollo auto, tributo di competenza regionale;
Concordato preventivo biennale: apertura di nuove unità e decadenza
Nel contesto del concordato preventivo biennale (Cpb), disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause di decadenza in presenza dell’apertura di nuove unità locali e dell’avvio di attività aggiuntive.
Le precisazioni sono state rese nel corso del VideoForum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, con specifico riferimento ai contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2025/2026.
In linea di principio, l’adesione al concordato preventivo biennale non preclude la possibilità per l’impresa di aprire una nuova unità locale per l’esercizio di un’attività ulteriore rispetto a quella originaria.
Tuttavia, la permanenza nell’accordo resta subordinata a condizioni ben precise. In particolare, l’apertura di una nuova attività non deve incidere sulla prevalenza dell’attività principale che ha costituito la base della proposta di concordato.
La questione si pone soprattutto quando la nuova attività:
- non rientra nel medesimo Indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) utilizzato per elaborare la proposta;
- genera ricavi che potrebbero alterare l’equilibrio economico su cui è fondato il patto con l’Amministrazione finanziaria.
Ruolo degli Isa nella verifica delle cause di cessazione
Come noto, il regime di concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l’attività esercitata nel corso del biennio rispetto a quella svolta nel periodo d’imposta precedente.
L’articolo 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13/2024 prevede tuttavia un’importante eccezione:
- la cessazione non si verifica se, per le nuove attività, è prevista l’applicazione del medesimo Isa.
Su questo punto trovano applicazione anche i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di esclusione dagli Isa, contenuti nella circolare n. 18/E del 2024, nonché nella Faq del 25 ottobre 2024, n. 6.
Attività aggiuntive e applicazione di Isa differenti
Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività soggette a Isa differenti, la causa di cessazione dal concordato non opera automaticamente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
- la decadenza non si verifica se l’attività prevalente resta la stessa che ha dato origine alla proposta di concordato;
- la modifica dell’attività prevalente nel biennio concordatario, con conseguente variazione dell’Isa applicabile, costituisce invece causa di cessazione dal patto.
Il criterio della prevalenza assume quindi un ruolo centrale nella valutazione della continuità del concordato.
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