FIS, istruzioni operative per il conguaglio degli ANF arretrati

Pubblicato il 27 febbraio 2023

Con il messaggio 23 febbraio 2023, n. 795, l’Istituto Previdenziale, integrando parzialmente il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022, fornisce nuove indicazioni operative in merito alle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF), a carico dei Fondi di solidarietà e Fondo di integrazione salariale (FIS), a partire dal 1° gennaio 2022.

Per il conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice causale già in uso “L023” avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 - Assegno di integrazione salariale”.

Istruzioni operative

L’Inps pubblica le istruzioni operative in merito alla compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’elemento “InfoAggcausaliContrib” dovrà essere compilato nel seguente modo:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Decreto agricoltura: proroga agevolazioni per territori alluvionati

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy