Fittizia intestazione come reato presupposto del riciclaggio

Pubblicato il 22 settembre 2017

Può costituire reato presupposto dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio anche il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’articolo 12 quinquies del Decreto legge n. 306/1992.

E’ dall’analisi strutturale della relativa disposizione che può infatti dedursi la congruità di tale fattispecie a fungere quale reato presupposto: riciclare o reimpiegare il prodotto dell’opera di fittizia intestazione, realizzata attraverso le condotte sussunte a base dell’imputazione di cui all’articolo citato, integra le contestate fattispecie di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, avuto riguardo, peraltro, “al convergente interesse di tutti gli imputati di continuare nell’opera di camuffamento” impeditiva della riconoscibilità della originaria appartenenza delle attività e dei successivi profitti realizzati.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con sentenza n. 43144 depositata il 21 settembre 2017, pronunciata a seguito del ricorso avanzato da tre soggetti, indagati di molteplici ipotesi delittuose riconducibili all’articolo 12 quinquies del Decreto legge n. 306/1992 ed anche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, avverso l’ordinanza che aveva disposto misure cautelari nei loro confronti.

La vicenda in esame

La vicenda penale esaminata concerneva la fittizia intestazione di varie attività commerciali operata da un uomo ai figli. I profitti di queste attività erano poi confluiti in conti correnti, acquisti immobiliari ovvero nella costituzione di nuove società operanti in vari settori.

Nel dettaglio, erano stati riscontrati gravi indizi di colpevolezza in capo ai ricorrenti circa il contenuto fittizio ed elusivo delle operazioni che vedevano comunque il padre operare quale dominus delle attività pur intestate ai figli e la sussistenza anche della gravità indiziaria in ordine ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, poi contestati con riguardo agli investimenti in altre operazioni.

Gli indagati, tra i diversi motivi di ricorso, avevano contestato che il delitto di intestazione fittizia potesse fungere da delitto presupposto delle ipotesi di autoriciclaggio e riciclaggio, in quanto la fattispecie in esame non costituiva – a loro parere –una condotta produttiva di profitti illeciti.

Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, enunciando il principio sopra richiamato, hanno respinto, ritenendole infondate, le impugnazioni sollevate dai ricorrenti.

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