FNC, chiarimenti sul nuovo credito d’imposta per le attività di R&S

Pubblicato il 03 marzo 2015 La legge di Stabilità 2015 (L.190/2014, art. 1, commi 35 e seguenti) ha previsto una nuova versione del bonus ricerca, ossia uno specifico credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo già introdotto dal Dl n. 145/2013 (Decreto destinazione Italia). Il ritardo nell’attuazione di tale agevolazione fiscale è da imputare alla mancata emanazione del relativo decreto attuativo da parte del Mef, di concerto con il Mise.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con la circolare del 28 febbraio 2015, ha voluto chiarire alcuni aspetti della nuova disciplina del credito d’imposta, alla luce delle novità introdotte dalla Stabilità per il 2015, oltre che sciogliere i principali dubbi interpretativi sorti proprio nelle more dell’emanazione del decreto attuativo.

Ambito soggettivo

Sono interessate all’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato che effettuino investimenti in R&S a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.

I soggetti ammessi prescindono anche dall’ammontare del loro fatturato e dalla localizzazione. La novità evidenziata dalla circolare è che la legge di Stabilità non ha inserito alcun richiamo a queste due condizioni, contrariamente alla previsione legislativa precedente, che escludeva espressamente dal novero dei soggetti beneficiari le imprese con un fatturato superiore o uguale a 500 milioni di euro. Pertanto, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa possono ora accedere al beneficio fiscale, compresi quelli di maggiori dimensioni.

Dopo aver specificato anche alcuni aspetti relativi alle attività e alle spese ammissibili, la circolare della Fondazione commercialisti si sofferma sulle modalità di determinazione del bonus.

Misura del credito d’imposta

È specificato che – come previsto dalla legge – i soggetti beneficiari calcolano l’ammontare del credito d’imposta fruibile sulla spesa incrementale. È necessario, dunque, ricostruire in primo luogo la media degli investimenti in R&S realizzati nei tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del bonus.

La misura del credito d’imposta è infatti pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Fanno eccezione le spese per personale altamente qualificato e per la ricerca extra muros, per i quali il credito d’imposta è pari al 50% delle stesse.

Quest'ultima specificazione resa dalla circolare appare di notevole importanza, tanto che se venisse confermata avrebbe un grande valore, dato che la disposizione normativa al riguardo, oltre che lacunosa, appariva anche restrittiva, lasciando intendere di dover computare il valore di tali spese per la metà del loro ammontare.
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