Analisi del Consiglio Notarile di Milano sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione applicabili alle fondazioni, alla luce dell’art. 42-bis c.c.: limiti statutari, competenze deliberative e profili autorizzativi rilevanti.
Con l’introduzione dell’art. 42-bis del codice civile ad opera del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il legislatore ha inteso disciplinare in modo espresso la possibilità per le fondazioni di porre in essere operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione e scissione.
La massima n. 20 del 22 luglio 2025, redatta dalla Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, fornisce un’interpretazione sistematica del dettato normativo, chiarendo ambiti di applicazione, limiti statutari e profili autorizzativi connessi a tali operazioni.
Trasformazione, fusione e scissione delle fondazioni
L’art. 42-bis c.c. riconosce espressamente la possibilità per le fondazioni di attuare operazioni straordinarie, quali:
Tale previsione si applica generalmente a tutte le fondazioni, salvo che lo statuto non disponga diversamente, introducendo vincoli, condizioni o esclusioni.
Facoltà statutarie delle fondazioni secondo la massima del 22 luglio 2025
Come chiarito dalla massima n. 20 del 22 luglio 2025 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, lo statuto di una fondazione può:
Inoltre, qualora lo statuto non escluda in modo espresso il compimento di trasformazioni, fusioni o scissioni, esso può individuare:
Tutte queste possibilità rientrano nella libertà statutaria riconosciuta dalla normativa, e sono pienamente legittime qualora previste espressamente nello statuto vigente della fondazione.
Ambito di applicazione dell’art. 42-bis c.c. e ruolo dell’autonomia statutaria
L’art. 42-bis c.c., come detto, consente in linea generale il ricorso a operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto le escludano espressamente.
Nelle motivazioni allegate alla massima viene chiarito che, in assenza di ulteriori limiti normativi, si ritiene ammissibile ogni trasformazione, fusione o scissione “reciproca” tra associazioni (riconosciute e non) e fondazioni.
Tale disposizione è stata inserita nel codice civile per dare attuazione all’art. 3, comma 1, della Legge n. 106/2016 e superare i contrasti giurisprudenziali sull’ammissibilità della trasformazione da associazione a fondazione. La norma valorizza l’autonomia statutaria, attribuendo agli statuti la possibilità di escludere tali operazioni, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 118 Cost.
Modifica dello scopo e mutamento delle regole statutarie nelle operazioni straordinarie
I notai di Milano evidenziano, inoltre, che le operazioni straordinarie che coinvolgono fondazioni e associazioni, quali la trasformazione, l’incorporazione o la scissione, determinano, data la diversa natura giuridica degli enti, un’inevitabile e profonda modifica delle regole statutarie dell’ente che le compie.
Per le fondazioni costituite dopo l’entrata in vigore dell’art. 42-bis c.c., e in assenza di una diversa volontà espressa dal fondatore, si deve ritenere ammissibile anche una modifica dello scopo originario.
Rientrano pertanto tra le operazioni legittime:
Autonomia statutaria e limiti alle operazioni straordinarie
L’art. 42-bis c.c. - continua la Commissione notarile - esprime una chiara valorizzazione dell’autonomia statutaria nella definizione delle regole dell’ente, coerentemente con una prassi già diffusa che ha portato, in alcuni casi, a forme di “ibridazione” tra fondazione e associazione.
Lo statuto della fondazione può, pertanto, legittimamente ammettere o escludere il ricorso a operazioni straordinarie come trasformazione, fusione e scissione.
Può anche limitarne l’applicazione ai soli casi in cui lo scopo fondativo resti invariato, in tutela del vincolo di destinazione del patrimonio, oppure subordinarle a condizioni particolari, esplicitamente previste nello statuto.
Limitazioni selettive e condizioni ulteriori previste dallo statuto
L’art. 42-bis c.c. consente allo statuto della fondazione non solo di vietare in blocco le operazioni straordinarie, ma anche di escludere selettivamente solo alcune di esse, ammettendone altre.
Ad esempio, viene evidenziato che lo statuto può vietare la trasformazione, pur consentendo fusione e scissione; oppure può escludere solo una tra queste operazioni o limitare le fusioni e scissioni prive di effetti trasformativi, come nel caso in cui non siano coinvolte associazioni.
La stessa valorizzazione dell’autonomia statutaria consente allo statuto di introdurre ulteriori condizioni o restrizioni. In particolare, è legittimo prevedere che:
Approvazione amministrativa e limiti normativi alle operazioni straordinarie
La delibera di trasformazione, fusione o scissione di una fondazione richiede l’approvazione dell’autorità amministrativa (Prefettura, Regione o Provincia autonoma) solo se la fondazione non è iscritta al RUNTS.
Per le fondazioni iscritte al RUNTS, invece, non è previsto alcun intervento autorizzatorio, come stabilito dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore.
L’art. 2500-octies, comma 4, c.c. — relativo alla trasformazione eterogenea in società lucrativa — non si applica alle trasformazioni tra fondazioni e associazioni, poiché l’art. 42-bis c.c. non richiama tale disposizione.
Resta tuttavia ferma, nei casi previsti, la competenza dell’autorità amministrativa in materia di devoluzione dei beni a enti con scopi diversi.
Organo competente e quorum deliberativo nelle operazioni straordinarie
La massima richiama infine l’art. 25 del Codice del Terzo Settore secondo cui, per le associazioni ETS con meno di 500 associati, le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione competono inderogabilmente all’assemblea dei soci.
Per quanto riguarda le fondazioni, siano esse ETS o meno, non esistono norme specifiche che individuino l’organo competente a deliberare tali operazioni. La competenza è quindi rimessa allo statuto. In assenza di una previsione statutaria espressa, la decisione spetta all’organo cui competono le modifiche statutarie.
È inoltre legittimo che lo statuto richieda, per queste operazioni, un quorum deliberativo rafforzato rispetto a quello previsto per le modifiche statutarie. In mancanza di specificazioni, si applica il quorum ordinario previsto per le modifiche dello statuto.
Di seguito la massima n. 20/2025 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano:
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