Fondi Covid e 5 per mille, obblighi di trasparenza e di pubblicità

Pubblicato il 28 giugno 2021

Esclusi dagli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate, i contributi pubblici di carattere generale.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021, specificando che - entro il 30 giugno 2021 - le associazioni, le fondazioni e le Onlus le quali hanno ricevuto vantaggi economici da parte della P.A. pari o superiori a 10.000 euro sono tenute a darne evidenza mediante apposita rendicontazione. 

Contributi pubblici di carattere generale, adempimento

Il predetto adempimento, previsto dall’art. 1, co.125-129 della L. n. 124/2017, può essere assolto da tali enti (ivi inclusi associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato) mediante la pubblicazione sui propri siti internet e sui portali digitali.

In mancanza, si può adempiere anche tramite la pagina Facebook o, laddove l’ente non ne disponga, mediante la pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui questo aderisce. Soggette a tale obbligo anche le coop sociali, che seppur Onlus di diritto, devono dare evidenza dei contributi, in sede di nota integrativa del bilancio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale.

Fondi Covid, obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione riguarda le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva e retributiva/risarcitoria.

Inoltre, rientrano nel concetto di “carattere generale” tutti i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale in base al quale il contributo viene erogato a tutti coloro che soddisfano determinati requisiti.

Un’accezione questa che consente di includere in tale ambito il contributo del 5 per mille che, pertanto, non sarà soggetto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 1, co. 125, ma solo a quelli dell’art. 16 del Dpcm del 23 luglio 2020. Alla stessa stregua potranno rientrare in questa più ampia definizione anche i contributi e sussidi ricevuti da specifiche categorie di enti per il sostegno alle attività colpite dalla crisi pandemica.

Inosservanza degli obblighi di trasparenza, le sanzioni

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza scatterà una sanzione pecuniaria solo a partire dal 1° gennaio 2022. L’importo è pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo di 2.000 euro) oltre all’obbligo di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione, in caso di inottemperanza, l’ente sarà tenuto alla restituzione integrale delle somme ricevute.

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