Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito

Pubblicato il 09 agosto 2014 L’INPS, con la circolare n. 99 dell’8 agosto 2014,ha fatto il punto sui fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, disciplinati dall’art. 3, Legge n. 92/2012, come modificati dalla legge di stabilità 2014.

In merito l'Istituto ha chiarito che l’istituzione dei suddetti Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

Adeguamento dei Fondi esistenti

La circolare evidenzia la necessità che le discipline dei Fondi di solidarietà esistenti siano adeguate alle norme della Legge n. 92/2012, con conseguente abrogazione del decreto recante il regolamento del relativo Fondo preesistente.

I Fondi facoltativi

La circolare ricorda anche che la Legge n. 92/2012 prevede la facoltà di costituire Fondi di solidarietà, con le medesime modalità richiamate per l’istituzione obbligatoria, in favore di settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

Tali Fondi hanno la finalità di assicurare le medesime prestazioni che possono perseguire i Fondi di solidarietà ex comma 4, e cioè:

- assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente;

- prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.

Finanziamento

Con particolare riferimento alle tipologie di finanziamento, l’INPS ricorda che i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà possono prevedere tre tipologie di finanziamento delle prestazioni, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi:

- contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, la cui misura è determinata dai decreti interministeriali;

- contributo addizionale, per cui il datore di lavoro che ricorre alla prestazione dell’assegno ordinario ex comma 31, per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all’1,5%;

- contributo straordinario, per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lett. b).

Altri argomenti

La circolare si sofferma, altresì su:

- Fondi alternativi ex art. 3, c. 14, Legge n. 92/2012;

- Fondo residuale ex art 3, c. 19 della medesima legge;

- Ambito di applicazione dei fondi di solidarietà;

- Prestazioni;

- Contribuzione correlata;

- Comitato amministratore;

- Principio del pareggio del bilancio.
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