Fondi di solidarietà bilaterali, nuovi obblighi ed incidenza sul rilascio del DURC

Pubblicato il 10 febbraio 2022

L’opera di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sancita dalla legge di Bilancio per l’anno 2022 ha interessato anche l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e territoriali, previsti dagli artt. 26, 27 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tali fondi di solidarietà dovranno assicurare l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale e stabilire la durata massima della prestazione, nel limite minimo delle settimane già previste per i trattamenti di integrazione salariale.

Altresì, i predetti fondi dovranno adeguare i propri statuti per accogliere anche le imprese con un solo lavoratore dipendente entro la data del 31 dicembre 2022, laddove costituiti entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2023, se costituiti nel biennio 2020-2021.

Come previsto, poi, dal comma 214, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, viene equiparato, anche sotto il profilo della regolarità contributiva, l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali (art. 26), quelli alternativi (art. 27) e quelli intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40).

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