Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione, modalità di versamento

Pubblicato il 21 luglio 2020

L'INPS, con il messaggio 20 luglio 2020, n. 2873, fornisce le istruzioni operative inerenti gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26, Decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, e le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge 28 Giugno 2012, n. 92. In particolare, l'Istituto illustra: le modalità di versamento della provvista anticipata mensile, la gestione della conferma dei pagamenti nel Portale delle prestazioni atipiche e le modalità di riscossione della provvista. 

Versamento della provvista da parte del datore di lavoro

L’ente esodante dovrà versare l’importo delle provviste secondo le modalità previste, verificandone l’importo mensile lordo da versare accedendo al servizio “Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto previdenziale: “Prestazioni e Servizi” > “Pagamenti ai lavoratori esodati per datori di lavoro esodanti e loro consulenti”. Alla voce “Pagamenti” > “Importi dovuti”, verranno visualizzati: 

Inoltre, l'INPS richiama l’attenzione degli enti esodanti al corretto utilizzo delle modalità di compilazione della causale del bonifico per l'abbinamento dell’importo versato a titolo di provvista con la somma richiesta dall’Istituto. I bonifici devono essere distinti per tipo di pagamento.

Gestione della provvista incassata

Le informazioni relative alle provviste incassate saranno disponibili sul Portale Prestazioni Atipiche, cd. PRAT. Il Portale PRAT è stato implementato di tre nuove funzioni, accessibili dal percorso “Pagamenti” > “Gestione conferme”:

a)  lista pretese non confermate, concernente l’elenco delle pretese non ancora confermate dalla procedura di riconoscimento automatico dei bonifici in entrata o in abbinamento manuale. Le singole pretese vengono rimosse dalla lista con la conferma automatica o con l’abbinamento dei relativi SC7/24;

b)  lista quietanze da riconciliare, riportante l’elenco delle quietanze che non sono state riconosciute ed attribuite in automatico dal sistema;

c)  Archivio quietanze ove viene riportato l’archivio storico di tutte le quietanze di pagamento lavorate.

Gli operatori amministrativi abilitati su PRAT devono verificare, tra il 10 e il 15 di ciascun mese, che la “lista delle pretese non confermate” ed evidenziate sul portale PRAT, si concluda, sollecitando gli enti esodanti all’effettuazione del bonifico delle pretese relative al mese di riferimento e al caricamento della relativa ricevuta. Altresì, dovranno lavorare la “lista quietanze da riconciliare” verificando le cause delle anomalie e procedere manualmente all’abbinamento di una provvista con la relativa pretesa. In caso di pagamento inferiore alla pretesa, gli operatori di Sede contatteranno l’ente esodante il quale dovrà effettuare un bonifico integrativo allegando la relativa ricevuta.

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