Fondo di garanzia copre danni alle cose, con invalidità sopra il 9%

Pubblicato il 04 dicembre 2015

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona, consistiti in una invalidità superiore al 9%, ai sensi dell'art. 138 D.Lgs. 209/2005.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 24214 depositata il 27 novembre 2015, sciogliendo un dubbio ermeneutico circa il concetto di "gravi danni alla persona" per i quali è consentita la copertura, in caso di sinistro provocato da ignoti, anche dei danni alle cose.

"Gravi" i danni eccedenti nove punti di invalidità permanente

Per cui, secondo gli ermellini, devono intendersi "gravi" - secondo una interpretazione "storica, sistematica e finalistica" - quei danni che provocano postumi permanenti eccedenti i nove punti di invalidità permanente.  

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