Fondo di Garanzia INPS, decorrenza prescrizione in caso di datore non fallibile

Pubblicato il 24 gennaio 2023

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno.

Lo ha rammentato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1771 del 20 gennaio 2023, prima di precisare come individuare il dies a quo a partire dal quale calcolare la decorrenza della prescrizione per le ipotesi in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria.

Nei menzionati ultimi casi - si legge nella pronuncia - la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, "adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 cod. proc. civ. la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario".

Decorrenza dal verbale di pignoramento negativo

Nella vicenda specificamente esaminata, la Suprema corte ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva individuato nel ritiro del verbale di pignoramento mobiliare negativo il momento in cui il creditore, con una condotta improntata all'ordinaria diligenza, aveva conosciuto l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore, necessaria per accedere all'intervento del Fondo di garanzia.

Tale conoscenza era stata acquisita in tempi ragionevolmente ravvicinati, tali da non consentire di formulare, a carico del creditore, alcun addebito di negligenza.

Allorché la domanda amministrativa era stata presentata, infatti, il termine annuale di prescrizione - calcolato, come detto, dal ritiro del verbale di pignoramento - non era ancora decorso.

Secondo il Collegio di legittimità, si trattava di una valutazione del tutto coerente con i sopra richiamati principi che andava, ciò posto, confermata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Opzione donna: la crisi aziendale complica l’anticipo della pensione

06/05/2024

Assegno di inclusione: approvate le linee guida dei Patti per l‘inclusione sociale

06/05/2024

Ricarica veicoli elettrici su strade extraurbane: contributi per imprese

06/05/2024

Processo tributario. Causa scindibile? Non occorre integrare il contraddittorio

06/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy