Fondo di garanzia per Pmi riformato

Pubblicato il 10 luglio 2017

Un Decreto del MiSE disciplina condizioni e termini, dunque modalità, per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

Nel contempo, il Decreto modifica ed integra i criteri della garanzia, concessa nelle seguenti modalità:

  1. garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;

  2. controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti.

Requisiti/Condizioni

L'articolo 4 del Decreto 6 marzo 2017 contempla i requisiti e le condizioni per l'accesso al Fondo, stabilendo che la garanzia può essere concessa alle sole condizioni che:

a. i beneficiari non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”;

b. i beneficiari non presentino esposizioni classificate come “sofferenze” sulla posizione globale di rischio, alla data della richiesta;

c. i beneficiari non presentino esposizioni classificate come “inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate” alla data della richiesta;

d. i beneficiari non siano in stato di scioglimento o liquidazione o, ancora, non siano sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o, infine, ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Somma

L'importo massimo della garanzia è, per singolo soggetto beneficiario, pari a euro 2.500.000,00.

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