Fondo patrimoniale non inattaccabile

Pubblicato il 10 luglio 2009

Muove dal dato letterale dell’articolo 167 del Codice civile – con titolo “Costituzione del fondo patrimoniale” e con corpo: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.” – la sentenza di Cassazione n. 15862 del 7 luglio scorso.

All’articolo 167, la pronuncia somma il richiamo all’altro pertinente articolo del Codice civile, il 170, che recita: “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Dichiara quindi la Corte che i beni che sono parte di un fondo patrimoniale possono formare oggetto di esecuzione forzata quando il giudice di merito stabilisca che i debiti, anche tributari, per i quali è decisa e avviata la riscossione coattiva, possono ricondursi alle necessità familiari. Il limite all’esecuzione forzata è pertanto circoscritto ai soli debiti che il giudice di merito riconosca non riconducibili alla sfera dei bisogni familiari.

Alessia Lupoi 

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