Fondo pensione: niente riscatto per chi raggiunge la pensione di vecchiaia

Pubblicato il 07 ottobre 2025

La COVIP, nella risposta a quesito del mese di settembre 2025, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare il riscatto della posizione individuale presso un fondo pensione ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento all’ipotesi di lavoratori che, al compimento del 60° anno di età, perdono il titolo abilitante allo svolgimento della propria attività e, conseguentemente, cessano dal rapporto di lavoro.

Il quesito muove dalla constatazione che tali soggetti, pur maturando in quel momento il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, subiscono un differimento nella decorrenza effettiva della pensione in virtù del meccanismo delle cosiddette “finestre”.

Da qui la richiesta di chiarimento sulla possibilità di considerare tale situazione come una “cessazione dei requisiti di partecipazione” ai fini dell’attivazione del riscatto ex art. 14, comma 5, D.Lgs. 252/2005.

Riscatto del fondo pensione: disciplina generale

Prima di esaminare la risposta fornita dalla COVIP in merito all’applicabilità del riscatto nei casi di perdita del titolo abilitante all’attività lavorativa, è opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina generale del riscatto delle posizioni individuali nelle forme pensionistiche complementari, così come delineata dall’art. 14 del D.Lgs. 252/2005, e in particolare sul comma 5, oggetto di specifico richiamo.

L’articolo 14 richiamato disciplina le modalità con cui gli iscritti a una forma pensionistica complementare possono mantenere, trasferire o riscattare la propria posizione individuale in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, nonché le regole relative alla portabilità tra fondi.

Cessazione dei requisiti di partecipazione (comma 2)

Quando vengono meno i requisiti per partecipare al fondo, sono previste diverse opzioni:

a) trasferimento della posizione verso un’altra forma pensionistica collegata alla nuova attività lavorativa.

b) riscatto parziale (50%) nei casi di inoccupazione tra 12 e 48 mesi o per ricorso del datore di lavoro a cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

c-bis) mantenimento della posizione in gestione anche senza ulteriori versamenti. Questa opzione è automatica se l’iscritto non sceglie diversamente. Se la posizione è di valore inferiore a una mensilità dell’assegno sociale, il fondo deve informare l’iscritto della facoltà di trasferire o riscattare la posizione.

Morte dell’iscritto (comma 3)

Se l’aderente muore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione è riscattata dagli eredi o dai soggetti designati o, in assenza di beneficiari, è devoluta a finalità sociali nelle forme individuali ovvero resta acquisita al fondo pensione, nelle forme collettive.

Tassazione dei riscatti (comma 4)

Per i riscatti dei commi 2 e 3 è prevista una ritenuta fiscale del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione, fino a un massimo di 6 punti.

Clausola di chiusura (comma 5)

Il comma 5 disciplina un’ipotesi residuale di riscatto della posizione individuale nelle forme pensionistiche complementari.

Quando l’iscritto perde i requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle già previste nei commi 2 e 3 (come inoccupazione, decesso), egli può riscattare integralmente la posizione maturata, sia nelle forme collettive sia in quelle individuali.

Sulle somme riscosse è applicata una ritenuta fiscale del 23%, calcolata sullo stesso imponibile previsto per le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale o in forma di rendita (art. 11, comma 6).

Portabilità (comma 6 e 7)

Dopo due anni di partecipazione, l’aderente può trasferire integralmente la posizione a un’altra forma pensionistica complementare.

Diritto alla prestazione pensionistica complementare

La COVIP osserva preliminarmente che gli aderenti che si trovano nella situazione descritta (lavoratori che, al compimento del 60° anno di età, perdono il titolo abilitante allo svolgimento della propria attività e, conseguentemente, cessano dal rapporto di lavoro) possono direttamente richiedere la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005.

Richiamando gli Orientamenti del 9 marzo 2011, l’Autorità ribadisce che il diritto alla prestazione di previdenza complementare matura al raggiungimento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori, indipendentemente dall’effettiva erogazione di tali trattamenti, purché sussistano almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Ne consegue che il lavoratore, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, non deve attendere l’effettiva decorrenza della pensione di base, potendo chiedere immediatamente la liquidazione della prestazione complementare.

La Commissione affronta quindi il tema della possibilità di esercitare il riscatto, soffermandosi sull’effettiva sussistenza di una situazione di “cessazione dei requisiti di partecipazione” in capo agli aderenti che hanno maturato i requisiti per fruire della prestazione principale erogabile da un fondo pensione, come è la prestazione pensionistica complementare.

Al riguardo, la COVIP richiama una consolidata prassi interpretativa. In particolare:

Conclusioni della COVIP

Alla luce dell’analisi normativa e dei precedenti interpretativi, la COVIP conclude che non si configura una cessazione dei requisiti di partecipazione nei casi in cui l’iscritto, cessato il rapporto di lavoro, abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 252/2005.

In tale situazione, infatti, l’aderente non perde il diritto alla partecipazione, ma entra nella fase in cui può esercitare la prestazione principale prevista dal fondo pensione.

Pertanto, i lavoratori interessati non possono richiedere il riscatto ex art. 14, comma 5, ma soltanto la prestazione pensionistica complementare.

Infine, la Commissione estende tale principio anche agli aderenti che, pur avendo in passato perso i requisiti di partecipazione senza esercitare il riscatto, abbiano successivamente maturato i requisiti pensionistici: per essi, una volta raggiunta tale soglia, non sussiste più alcun motivo per invocare la cessazione dei requisiti di partecipazione.

Risposta della COVIP in sintesi

In conclusione, la risposta a quesito del mese di settembre 2025 della COVIP chiarisce che:

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