Fondo per il credito alle PMI vittime di mancati pagamenti. Modi e tempi delle domande di accesso

Pubblicato il 20 agosto 2019

ATTENZIONE: Con circolare Mimit n. 544 del 24 febbraio 2026 è stata introdotta una modifica significativa anche con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico emana una circolare in attuazione della Legge n. 58/2019 modificativa della legge n. 208/2015, che riguarda le domande di finanziamento agevolato presentate dalle PMI a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 58/2019.

Si tratta, in particolare, dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti, da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e di false comunicazioni sociali. La circolare n. 312471 del 7 agosto 2019 detta, dunque, ad imprese e professionisti interessati, le modalità e i termini di presentazione delle relative citate domande di accesso, nonché le procedure di concessione, erogazione e rimborso dei detti finanziamenti agevolati.

Il “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” è stato istituito con la finalità di ripristinare la liquidità di Piccole e Medie Imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto, per l'appunto, vittime dei mancati pagamenti sopra richiamati.

E' stabilito che per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, i procedimenti penali (o civili) a carico delle imprese debitrici imputate devono risultare in corso alla data di presentazione delle domande di accesso.

Accesso al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti. Ambito soggettivo

Possono accedere al Fondo le Piccole e Medie Imprese, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale (come detto, pendente alla data di presentazione delle domande), a carico di debitori imputati dei delitti sopra descritti. Possono, altresì, accedervi le Piccole e Medie Imprese e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per quei reati, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi.

Il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all’esito della verifica.

Accesso al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti. Revoca del finanziamento

Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto.

Infine, in ipotesi di assoluzione dei debitori imputati per i delitti enunciati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

EU Inc., proposta di nuova società europea digitale

19/03/2026

Regime impatriati ricercatori: per la proroga è rilevante data dell’opzione

19/03/2026

Per il 2026 soglia confermata per i fringe benefit

19/03/2026

Decreto carburanti 2026: taglio accise, controlli sui prezzi e crediti d’imposta

19/03/2026

Falsa presenza e lavoro per conto proprio: quando scatta il licenziamento

19/03/2026

Bonus sociale rifiuti 2026: chiarimenti su calcolo del 25% e termine di riconoscimento

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy