Fondo per le vittime dell’amianto, misura aggiuntiva 2020

Pubblicato il 08 gennaio 2021

Il 5 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione “Pubblicità legale”, il Decreto Interministeriale n. 14595 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 10 dicembre 2020, concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva del “Fondo per le vittime dell’amianto”, relativo all’anno 2020 (decreto adottato sulla base della determinazione INAIL n. 162 del 17 settembre 2019), pari al 20%.

Fondo per le vittime dell’amianto, prestazione aggiuntiva

Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva “Fondo vittime amianto” i titolari di rendita INAIL (indennizzo INAIL) per il riconoscimento di patologie asbesto correlate.

Il contributo aggiuntivo del predetto Fondo è stabilito in percentuale sulla rendita, in base ai fondi disponibili, considerata l'entità del primo acconto.

L’INAIL eroga il conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento del secondo acconto. Si ricorda, inoltre, che la prestazione aggiuntiva del Fondo è una indennità non soggetta a tassazione IRPEF.

Fondo per le vittime dell’amianto, beneficiari

Hanno diritto alla prestazione aggiuntiva “Fondo vittime amianto” i titolari di rendita INAIL, ovvero chi ha ottenuto l'indennizzo INAIL, in seguito a riconoscimento di patologie asbesto correlate.

L'INAIL ha ricompreso alcune malattie da amianto di origine professionale in tre liste (cd. “lista malattia professionale INAIL”).

Nella predetta lista sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità", ossia: asbestosi polmonare; placche pleuriche e ispessimenti pleurici; mesotelioma pleurico; mesotelioma pericardico; mesotelioma peritoneale; mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; tumore del polmone; tumore della laringe; tumore alle ovaie.

Tali malattie asbesto si presumono di origine professionale, quindi l’INAIL deve fornire l’indennizzo danno biologico ed erogare la rendita in quanto è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcun valore limite o alcuna soglia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy