Fondo solidarietà residuale, i conguagli entro il 16 luglio

Pubblicato il 06 luglio 2015

L'Inps, con la circolare n. 79 del 16 aprile 2015, ha dettato le istruzioni necessarie per consentire alle imprese, escluse dall’obbligo contributivo nei confronti del Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014, di recuperare il contributo mensile dello 0,50% di finanziamento al Fondo che hanno indebitamente versato.

È sancito che le imprese interessate possono recuperare il contributo in oggetto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo al 16 aprile 2015 (data di pubblicazione della circolare), quindi entro il 16 luglio 2015 indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio “L220” avente il significato di “Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Dunque, le imprese interessate hanno ancora 10 giorni di tempo per effettuare i conguagli del Fondo di solidarietà residuale dell'Inps: ossia per effettuare i versamenti degli arretrati o per recuperare le somme indebitamente pagate.

Soggetti interessati

Sono interessate, ai suddetti conguagli:

- le cooperative sociali, fuori dall'obbligo contributivo al fondo di solidarietà residuale (0,5%) con riferimento ai soci lavoratori svantaggiati i quali, tuttavia, conservano il diritto alle prestazioni;

- Equitalia e le altre società di riscossione tributi;

- le imprese esercenti attività di trasporto e le imprese del settore artigianato, per i quali sono operativi specifici fondo di solidarietà.

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