Fondo solidarietà coniuge bisognoso Avvio sperimentazione

Pubblicato il 16 gennaio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia del 15 dicembre 2016 che contiene l’individuazione dei tribunali presso i quali prende avvio la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Nel testo, sono disciplinate anche le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

Istituzione e finalità Fondo

Si rammenta che il Fondo in oggetto è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Attraverso questo strumento, il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

Modello per istanze

Il Decreto ministeriale segna l’avvio della sperimentazione del relativo procedimento, per gli anni 2016 e 2017, nonché per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello del territorio.

L'istanza per accedere al Fondo va redatta in conformità al modulo (FORM), che sarà disponibile, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, in un'area dedicata denominata “Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” del sito istituzionale del ministero della Giustizia.

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